Lavorare dopo la fine del contratto non significa aderire alla proroga
La modifica apportata dall’art. 11 del DL 131/2024 all’art. 28 del DLgs. 81/2015 ha aperto la strada a risarcimenti potenzialmente illimitati
In materia di lavoro a tempo determinato, l’attività lavorativa prestata dopo la scadenza del termine pattuito dalle parti non può essere automaticamente considerata quale accettazione tacita di una proroga contrattuale
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