Lavorare dopo la fine del contratto non significa aderire alla proroga
La modifica apportata dall’art. 11 del DL 131/2024 all’art. 28 del DLgs. 81/2015 ha aperto la strada a risarcimenti potenzialmente illimitati
In materia di lavoro a tempo determinato, l’attività lavorativa prestata dopo la scadenza del termine pattuito dalle parti non può essere automaticamente considerata quale accettazione tacita di una proroga contrattuale mai concordata. In tal senso si è recentemente espresso il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 612 pubblicata il 27 gennaio 2025.
Nel caso di specie, una lavoratrice veniva assunta con contratto a tempo determinato, con scadenza fissata al 30 settembre 2023. Il rapporto, tuttavia, continuava oltre tale termine, sino al 31 dicembre 2023, senza che, tra le parti, intercorresse alcuna proroga. Il fulcro della vicenda si sviluppava, quindi, nell’individuazione della volontà della lavoratrice di prorogare il rapporto; volontà che la datrice di lavoro riteneva insita
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