Per contratti stipulati dal 2025 potrebbe non sussistere l’obbligo di certificazione SOA
Secondo l’Agenzia delle Entrate la «condizione SOA» è necessaria sia per fruire delle detrazioni, sia per poter esercitare le opzioni
A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, le imprese a cui vengono affidati, in appalto o in subappalto, i lavori per importi superiori a 516.000 euro, in relazione agli interventi di cui agli artt. 119 o 121 comma 2 del DL 34/2020 (ossia, in buona sostanza, interventi di generica manutenzione, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e relative batterie di accumulo, di installazione di colonnine di ricarica e di eliminazione di barriere architettoniche), devono obbligatoriamente possedere l’occorrente “qualificazione SOA” al momento della sottoscrizione del contratto
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