Prorogabile la durata del periodo di prova nel rispetto del limite massimo
Entro i confini della durata massima, il prolungamento non è censurabile
Il periodo di prova non può, per legge, essere superiore a un periodo temporale pari a 6 mesi. Ciò è disposto dall’art. 7 comma 1 del DLgs. 104/2022, il quale fa comunque salva la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di prevedere una durata inferiore.
Di recente la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 15/2025, si è pronunciata in tema di prolungamento del periodo di prova inizialmente pattuito dalle parti. In particolare, nel caso di specie, il lavoratore interessato rivestiva la qualifica di dirigente e il periodo di prova era stato inizialmente stabilito in tre mesi, scadenti il 21 agosto 2018. Prima della scadenza di tale termine (vale a dire l’8 agosto 2018) il periodo di prova era stato prorogato di ulteriori tre mesi a causa di “ragioni
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