Pagamento integrale del compenso del gestore possibile ma provvisorio
Ancora incerto l’accertamento del credito dell’OCC in caso di liquidazione controllata
Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione dei compensi spettanti all’OCC è successiva all’integrale e corretta esecuzione del piano, oltre che alla presentazione della relazione finale (art. 70 comma 4 del DLgs. 14/2019).
Solo all’avverarsi di queste due condizioni il giudice provvede sulla scorta dei parametri di cui al DM 202/2014 che, in ragione delle modifiche recate dal DLgs. 136/2024, sono espressamente richiamati dalla norma.
Pertanto, successivamente all’omologa, il gestore potrà soltanto curare e vigilare sull’accantonamento delle somme ivi spettanti (Trib. Terni 15 novembre 2024 n. 36); posto che la liquidazione del compenso è posticipata al termine della fase esecutiva, è necessario, infatti, che il piano preveda
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