L’attività svolta in malattia non deve ritardare neanche potenzialmente la guarigione
Il dipendente è comunque tenuto a rispettare i principi di correttezza e buona fede
Con ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025 la Cassazione ha avuto modo di ribadire come lo svolgimento di altre attività da parte del lavoratore assente per malattia possa assumere un rilievo disciplinare in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà; ciò, anche quando l’attività svolta, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’infermità nonché alle mansioni esercitate nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Il caso di specie originava dal ricorso presentato da un lavoratore che lamentava l’illegittimità del licenziamento a lui irrogato per avere ...
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