La dichiarazione integrativa sulle dirette non riapre i termini per l’IVA
L’art. 1 comma 640 della L. 190/2014 stabilisce che in caso di dichiarazione integrativa i termini di notifica della cartella di pagamento, limitatamente agli elementi rigenerati, decorrono dalla data di presentazione dell’integrativa stessa.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11596 del 3 maggio, rammenta come la riapertura dei termini debba, appunto, riguardare gli elementi rigenerati e non l’intera dichiarazione.
Nel caso di specie (riguardante l’allora vigente modello UNICO), mediante integrativa sono state modificate alcune detrazioni di imposta, mentre la cartella di pagamento ha riguardato l’IVA.
I termini di notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica devono essere computati, per l’IVA, con riferimento alla dichiarazione originaria.
In questo caso è proprio evidente che non poteva trattarsi di elementi rigenerati compresi nella prima dichiarazione, considerato che il modello UNICO non privava di autonomia le singole dichiarazioni che erano al suo interno contenute.
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