Errori contabili con correzione più complessa
La rilevanza fiscale delle poste correttive è limitata agli errori non rilevanti
Lo schema di DLgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, prevede una modifica rilevante del trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, con decorrenza dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
L’intervento (se confermato) consente di superare alcune delle incertezze interpretative sorte nell’applicazione della norma (art. 83 comma 1 del TUIR), ma non può non osservarsi come la finalità semplificatoria dell’art. 8 del DL 73/2022 convertito (che tale norma ha introdotto) risulti fortemente ridimensionata, in considerazione della limitazione del suo ambito applicativo oggettivo e temporale.
Lo schema di decreto, in particolare, prevede la soppressione del quarto e del quinto periodo dell’art. 83 comma 1 del TUIR, ai sensi dei quali:
- i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) “valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”;
- tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 2 comma 8 del DPR 322/98 e “sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”.
A fronte della soppressione, lo schema di decreto prevede l’aggiunta, all’art. 83 del TUIR, del comma 1-ter, a sensi del quale “per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, se effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza”.
Una prima considerazione va fatta in relazione all’ambito soggettivo della procedura di correzione.
Il comma 1-ter (di cui – come detto – lo schema di decreto prevede l’inserimento) limita il suo ambito di applicazione ai “soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti”, mentre nessun riferimento è previsto al principio di derivazione rafforzata.
In base al tenore letterale della norma e alla sua collocazione, si potrebbe, dunque, essere portati a ritenere che la rilevanza fiscale delle poste correttive trovi applicazione anche con riferimento ai soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata.
Una tale lettura non sembra, però, coerente con la finalità della nuova previsione, così come desumibile dalla Relazione illustrativa allo schema di decreto, che “si propone, per evidenti esigenze di cautela e tenuto conto del fatto che ... il riconoscimento fiscale della correzione dell’errore contabile non determina effetti sanzionatori, di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione”.
La stessa Relazione contiene, peraltro, un espresso rinvio alla derivazione rafforzata laddove riporta un esempio di correzione di errori contabili cui si applicherebbe la nuova disciplina.
Passando al profilo oggettivo, lo schema di decreto esclude dall’ambito di applicazione gli errori rilevanti.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, per tali errori resta, dunque, ferma la necessità di presentare – sussistendone i requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.
Peraltro, la nozione di rilevanza dell’errore deve essere desunta, per i soggetti OIC, dal documento OIC 29.
Come correttamente osservato da alcuni autori, tale rinvio determina evidentemente un’area di incertezza nell’applicazione della norma, in quanto il principio contabile non fornisce indicazioni di natura quantitativa per distinguere gli errori rilevanti da quelli irrilevanti, bensì fa riferimento alla capacità (da valutare a seconda delle specifiche circostanze) dell’errore di influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
Certamente da apprezzare è, invece, l’indicazione, contenuta nella Relazione illustrativa, in base alla quale “le correzioni i cui effetti sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ... possono riguardare la rappresentazione delle operazioni aziendali, intendendosi come tale la nozione di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle stesse, nonché la quantificazione dei relativi elementi patrimoniali e reddituali. Va da sé che rientrano tra gli errori anche le fattispecie in cui gli stessi consistono nella mancata rilevazione di alcuni dei predetti elementi”.
Viene in tal modo chiarito definitivamente che “la disciplina in esame riguarda … la generalità degli errori contabili” (news legislativa Assonime 17 luglio 2025), come auspicato in dottrina.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41