L’inesistenza delle operazioni si può dimostrare anche con elementi indiziari
La prova contraria, in capo al contribuente, deve attestare la concreta esecuzione della prestazione
La distribuzione dell’onere della prova negli accertamenti basati su operazioni inesistenti riveste un ruolo centrale.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, tale onere grava su entrambe le parti, seppur con intensità e contenuti differenti.
Quando l’ente impositore contesta la falsità di una fattura, deve dimostrare che l’operazione non è stata effettivamente realizzata (Cass. 16 luglio 2020 n. 15155 e 6 aprile 2020 n. 7693).
Spetta invece al contribuente provare la legittima origine della detrazione o del costo, altrimenti indeducibile, e la propria inconsapevolezza di aver partecipato a un’operazione fraudolenta (Cass. 6 maggio 2021 n. 11985 e 2 aprile 2020 n. 7647).
L’Amministrazione finanziaria può fondare la prova anche su elementi indiziari e presuntivi ...
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