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NOTIZIE IN BREVE

Assunzioni dirette per le vittime di eventi causati da cedimenti di infrastrutture stradali e autostradali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 maggio 2025

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La L. 15 aprile 2025 n. 63, pubblicata il 5 maggio in Gazzetta Ufficiale e in vigore da ieri, reca benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale e istituisce un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime.

L’art. 3 individua i soggetti che possono fruire dei benefici garantiti dalla legge in commento, ossia:
- il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell’art. 1 comma 36 della L. 76/2016, di colui che abbia perso la vita in conseguenza di eventi dannosi così come individuati dall’art. 4 della norma in commento, derivanti, cioè, da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionali, verificatisi tra il 13 agosto 2018 e il 6 maggio 2025 (data di entrata in vigore della L. 63/2025);
- i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei 3 anni precedenti l’evento;
- chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi indicati al primo punto dell’elenco.

L’art. 5 della legge stabilisce poi che i beneficiari possono godere del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all’art. 1 comma 2 della L. 407/98 e, quindi, con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli.

Inoltre, il successivo art. 6 autorizza la spesa di 100.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2025, per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi così come individuati dal menzionato art. 4, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

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