Ammesso il ripensamento sulla forma di garanzia per i rimborsi IVA
La garanzia deve essere prestata nelle ipotesi considerate a rischio per gli interessi erariali
I soggetti passivi che si trovano in una delle fattispecie stabilite dall’art. 30 o dall’art. 34 comma 9 del DPR 633/72 (aliquota media, operazioni non imponibili, ecc.) possono chiedere a rimborso, in tutto o in parte, il credito che emerge dalla dichiarazione IVA.
Sussistono dei casi, però, in cui occorre garantire gli interessi erariali in una delle forme previste. Tale scelta può essere modificata successivamente, ma entro precisi limiti temporali analizzati, di recente, dalla prassi amministrativa.
Ai sensi dell’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72, il rimborso IVA di importo pari o inferiore a 30.000 euro si può ottenere senza che siano necessarie formalità ulteriori, rispetto all’indicazione nella dichiarazione annuale. Tale ammontare deve essere riferito alla somma
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