Più agevole per i contribuenti provare il definitivo versamento delle imposte all’estero
Non sono strettamente necessarie certificazioni provenienti dalle Amministrazioni estere
Per poter beneficiare del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del TUIR risulta necessaria la contemporanea sussistenza di tre condizioni, rappresentate dalla produzione di un reddito all’estero, dal concorso del reddito estero alla formazione del reddito complessivo e dal carattere definitivo delle imposte assolte all’estero.
Proprio con riferimento all’ultimo dei requisiti sopra menzionati si riscontrano le maggiori difficoltà pratiche per gli operatori: infatti, spesso le Amministrazioni estere non rilasciano documenti che certificano puntualmente l’ammontare delle imposte dovute e versate dai soggetti residenti in Italia, i quali si ritrovano costretti a dover documentare in altro modo l’assolvimento del tributo ...
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