La protesta estemporanea dai modi violenti e intimidatori non è sciopero
Impedire ad altri lavoratori di eseguire la propria prestazione costituisce violazione dei limiti esterni
Il diritto di sciopero non incontra limiti diversi da quelli propri della ragione storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti; pertanto, non si ha sciopero se non in presenza di un’astensione dal lavoro decisa e realizzata collettivamente per la tutela di interessi comuni; sono comunque vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell’incolumità e della libertà delle persone, di diritti di proprietà o, ancora, della capacità produttiva delle aziende.
In tal senso si è espressa la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 165 del 15 aprile 2025, sulla base dei medesimi principi fatti propri dalla recente pronuncia della Cassazione n. 11347/2025
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