La parte pubblica si può costituire anche in udienza, senza depositare documenti
Ferma la decadenza per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio
La costituzione del resistente mediante atto di controdeduzioni, può avvenire anche posteriormente ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso senza che ciò comporti l’inammissibilità della medesima.
Il termine finale entro cui può avvenire la costituzione in giudizio è:
- il ventesimo giorno libero precedente all’udienza di trattazione se si depositano documenti e controdeduzioni;
- il decimo giorno libero precedente la trattazione in camera di consiglio se si depositano solo le controdeduzioni;
- la data dell’udienza di trattazione nel caso di pubblica udienza se si depositano solo le controdeduzioni.
A questo arresto è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12672 depositata ieri, 13 maggio 2025, a fronte di una costituzione tardiva del contribuente in appello ...
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