Compatibile l’incarico part time di istruttore direttivo contabile in un Comune
Se il contratto di lavoro dipendente prevede un orario non superiore al 50%, si può esercitare la libera professione in assenza di conflitto di interessi
Con due Pronto Ordini pubblicati ieri, il CNDCEC è tornato sul tema dell’incompatibilità.
Il P.O. n. 24/2025 ha chiarito che l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell’art. 110 comma 1 del DLgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, in via generale risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista. Se, però, il contratto è stipulato con un orario part time non superiore al 50%, si applica la deroga prevista dall’art. 1 comma 56 della L. 662/96, che permette l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente.
In ogni caso, resta l’obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. L’incarico è quindi compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi.
Il Consiglio nazionale arriva a questa conclusione dopo aver osservato che, in tema di incompatibilità, l’ordinamento vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione (art. 4 comma 3 del DLgs. 139/2005) e che: ai sensi dell’art. 110 comma 1 del DLgs. 267/2000 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente; tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego; ai sensi degli artt. 53 comma 1 del DLgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/57, l’esercizio di attività libero professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego; l’art. 1 comma 56 della L. 662/96 introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell’attività libero professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;
- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 324/2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part time ≤50%, l’esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
Il PO n. 8/2025 esamina invece la possibilità di trasferire la propria posizione professionale nella sezione dell’Albo riservata ai non esercenti per un iscritto nella sezione A, in servizio come docente di ruolo in un istituto scolastico statale e iscritto anche all’Ordine degli Avvocati, che esercita, compatibilmente con i vincoli del pubblico impiego e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, la sola attività forense, in virtù del principio di esclusività cui è soggetto il personale docente di ruolo.
Il CNDCEC evidenzia che l’art. 18 comma 1 lett. a) della L. 247/2012 consente agli avvocati la contestuale iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’art. 18 comma 1 lett. d) stabilisce poi il divieto per gli avvocati di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato, salvo specifiche eccezioni tassativamente indicate dal successivo art. 19: in particolare, in base a quanto disposto dal comma 1, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. Questa esclusione dell’incompatibilità non si applica però agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore del DLgs. 247/2012.
Il Consiglio nazionale osserva inoltre che il DLgs. 165/2001, richiamando l’art. 508 comma 15 del DLgs. 297/94, consente quanto lì previsto per il personale docente scolastico sulla facoltà di esercitare libere professioni – sempre che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio – previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.
Nel caso esaminato l’autorizzazione è stata concessa unicamente per l’attività forense, con esclusione di ulteriori esercizi professionali. Il CNDCEC ritiene quindi che l’iscritto, cancellatosi dalla sezione ordinaria dell’Albo in esito al mancato rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa, abbia facoltà di richiedere l’inserimento nell’elenco speciale dei non esercenti.
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