Omessa comunicazione di variazioni patrimoniali possibile con successione ereditaria
Le Sezioni Unite si pronunciano sul principio di offensività del reato: da provare l’idoneità della condotta a porre in pericolo il bene giuridico protetto
Il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dagli artt. 30 e 31 della L. 646/1982, è configurabile nell’ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l’onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l’idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto.
Tale è il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18474, le cui motivazioni sono state depositate ieri.
Il citato art. 30 richiede che le persone condannate con sentenza definitiva per gravi reati – tra cui associazione di stampo mafioso, terrorismo, reati tributari, trasferimento fraudolento di valori (così come richiamati dall’art. 51 ...
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