Diritto alla NASpI anche se la prestazione lavorativa non è eseguita
A rilevare è l’effettività del rapporto, indipendentemente dal materiale svolgimento delle mansioni
In materia di accesso alla NASpI, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 22/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 171 della L. 207/2024, il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” risulta integrato – oltre che da giornate di ferie e/o riposo retribuito – da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione.
Inoltre, ai fini del computo dei “dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione”, si escludono – sono, cioè, neutralizzati – i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza
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