Ai fini della sicurezza datore assolto se ha affidato compiti specifici nelle unità produttive
Il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale
Nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale. La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro.
Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’azienda o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Un tema dibattuto in giurisprudenza e dottrina è quello dell’individuazione – nelle strutture organizzative complesse – del datore di lavoro a titolo originario, tenuto alla redazione del DVR e all’individuazione del responsabile della sicurezza, funzioni che, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 81/2008, non possono essere oggetto di delega ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto; e della conseguente identificazione di soggetti che vengono a rivestire una posizione di garanzia a titolo derivato.
Su questi aspetti si sofferma la sentenza n. 22584 depositata ieri dalla Cassazione penale, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui è stato assolto il presidente del consiglio di amministrazione di una catena di supermercati per alcuni illeciti in materia prevenzionistica, sulla base dell’esistenza di due distinti soggetti preposti al vertice delle unità produttive e muniti dei relativi autonomi poteri decisionali e di spesa, in forza di procura speciale.
I giudici di legittimità richiamano la definizione contenuta nell’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 81/2008 che riprende il DLgs. n. 626/1994 (come modificato dal DLgs. 242/1996), che considerava datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore” o comunque “il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva”, in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa.
Con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.
Quindi, in virtù della modifica operata dal citato DLgs. 242/1996, nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincida con quello in grado di esercitare l’effettivo potere di organizzazione dell’azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest’ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilità prevenzionali.
Viene altresì richiamata la giurisprudenza penale secondo cui il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. È evidente – secondo la pronuncia qui in commento – che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili.
L’interpretazione dell’art. 2, citato, nei termini ora esposti, trova conferma in particolare nella sentenza n. 32899/2021, ove si precisa che il datore di lavoro sottordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli.
Esemplificando, egli sarà tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte nell’unità; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che lo stesso disposto normativo pone fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di lavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unità produttiva fornita di analoga autonomia; ma anche quello che resta al vertice dell’organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unità produttive autonome).
Quanto al caso oggi in esame, alla luce dei principi sin qui esposti, è stata ritenuto che la qualifica di datore di lavoro in senso prevenzionistico per le singole unità produttive andasse riferita ai soggetti dirigenti preposti alla direzione delle stesse, in presenza dei requisiti normativi di autonomia gestoria, finanziaria in capo a loro.
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