Riclassificazione delle imprese ai fini previdenziali e assistenziali non retroattiva
I provvedimenti di variazione producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica
I provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Questa regola vale anche laddove la riclassificazione sia effettuata dall’INPS d’ufficio, in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività; la retroattività è infatti limitata alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato in quanto determinato da inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro.
In questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16176 del 16 giugno scorso.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Perugia respingeva il ricorso ...
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