Le perdite della società conferitaria sono monitorate
Definitive le disposizioni del DL 84/2025 che estendono al conferimento d’azienda le norme di contrasto al commercio delle perdite fiscali
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, della L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione del DL 84/2025, sono confermate, rispetto al testo originario del decreto, le novità per la fiscalità dei conferimenti d’azienda.
L’art. 2 del decreto ha, infatti, inserito nel corpo dell’art. 176 del TUIR il nuovo comma 5-bis, il quale ha esteso alla società conferitaria le limitazioni al riporto delle perdite, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE previste dall’art. 173 comma 10 in relazione alle società beneficiarie della scissione. In sostanza, anche tali posizioni fiscali potranno essere riportate agli esercizi successivi subordinatamente alla “vitalità” della società, verificata sulla scorta dei consueti test da operare sulla base dei ricavi e delle spese per lavoro subordinato, e in ogni caso nel limite del patrimonio netto, determinato sulla base del valore contabile o di quello reale certificato da relazione di stima.
In termini generali, le perdite da monitorare sono solo quelle della società destinataria del conferimento d’azienda. Nella scissione si ha riguardo alle perdite della beneficiaria, sia quelle proprie che quelle eventualmente trasferite dalla scissa; nel conferimento la norma va adattata, posto che l’operazione non determina alcun trasferimento delle perdite e delle altre posizioni della società conferente, le quali non seguono l’azienda e rimangono in capo a tale società.
Il nuovo art. 176 comma 5-bis del TUIR precisa, poi, che occorre avere riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. In sostanza, per un ipotetico conferimento efficace nel 2025 andrebbe preso il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2024 (o dovrebbe essere valorizzata la società alla stessa data, con apposita relazione di stima).
Più in generale, alcune indicazioni di interesse si rinvengono nella Relazione illustrativa al DL, la quale ha evidenziato che la modifica è essenzialmente preordinata a evitare che anche il conferimento d’azienda, al pari delle fusioni e delle scissioni, sia utilizzato per il commercio di bare fiscali (ciò potrebbe avvenire, tipicamente, conferendo un’azienda in utile in una società con perdite fiscali senza che vi siano motivazioni ulteriori rispetto al mero risparmio fiscale).
Si tratta di una problematica ripresa dalla Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025 (attuativo della disciplina dell’art 177-ter del TUIR), secondo cui la norma vuole evitare che il conferimento di un’azienda in regime di neutralità a favore di una società dotata di perdite fiscali sia effettuato per utilizzare perdite non qualificabili come “infragruppo” né come “omologate”.
Le nuove disposizioni operano indipendentemente dalla circostanza per cui vi sia stato un cambio del controllo nella conferitaria, anche in concomitanza con il conferimento medesimo.
Ai fini della disciplina del riporto delle perdite, quindi, il conferimento d’azienda fuoriesce dall’ambito applicativo dell’art. 84 comma 3 del TUIR, il quale limita il riporto in presenza, congiuntamente, del trasferimento del controllo nella società e della modifica dell’attività da questa esercitata (in realtà, non risulta prassi o giurisprudenza che affermi in modo espresso che la norma, nella sua previgente versione, potesse applicarsi anche al conferimento, pur se non mancavano orientamenti di dottrina che supportavano tale tesi); posto che la norma, nella versione modificata dal DLgs. 192/2024, afferma che la modifica dell’attività si intende realizzata in caso di acquisizione di azienda o di ramo di azienda, la Relazione al DL 84/2025 evidenzia che ciò riguarderà solo il caso della cessione d’azienda.
Sotto questo specifico profilo, il conferimento trasmigra dalle operazioni monitorate solo in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 84 comma 3 del TUIR (trasferimento del controllo e modifica dell’attività) a quelle per le quali le limitazioni al riporto operano in ogni caso, al pari di quanto avviene per la fusione e, limitatamente alla beneficiaria, per la scissione.
Anche il conferimento può beneficiare della tutela prevista dall’art. 177-ter del TUIR, il quale disattiva in toto le norme di contrasto al commercio delle perdite se le operazioni avvengono all’interno dello stesso gruppo. La salvaguardia è però limitata sotto il profilo temporale, non tanto perché l’art. 177-ter si applica alle operazioni effettuate dal 2024, ma soprattutto perché, a norma dell’art. 15 comma 2 del DLgs. 192/2024, lo stesso non copre le perdite prodotte sino al 2023, le quali rimangono così soggette alle limitazioni.
Va da ultimo ricordato che lo stesso art. 2 del DL 84/2025 ha modificato le norme che, a vario titolo, contrastano il commercio delle perdite fiscali, prevedendo che, ove sia utilizzato come parametro di quantificazione il patrimonio netto a valori reali certificato da perizia, la riduzione dovuta in presenza di versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi è pari al doppio degli stessi. La modifica è stata motivata dalla Relazione illustrativa al DL alla luce dell’esigenza di evitare che versamenti e conferimenti degli ultimi 24 mesi superiori al dato del patrimonio netto contabile azzerassero il dato delle perdite riportabili anche se viene usato il criterio del valore economico (circostanza che era tale in virtù dell’originaria formulazione delle norme).
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