Legittima la restituzione dal fornitore dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica
La Cassazione ha esaminato gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulle cause di rimborso pendenti
Nelle cause di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, che vedono contrapposto il cliente al fornitore di energia, i giudici di legittimità, nella sentenza n. 16992/2025, hanno sancito il seguente principio: “in tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1, lett. c), e comma 2, d.l.
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