Il commercialista cancellato per morosità, pagato il dovuto, deve chiedere di nuovo l’iscrizione all’Albo
Il CNDCEC, con il P.O. n. 37/2025 pubblicato ieri, ha affrontato il caso di un commercialista cancellato dall’Albo per morosità che aveva poi versato i contributi arretrati, ottenendo così dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine, dopo aver presentato l’istanza, la revoca del provvedimento.
Secondo il Consiglio nazionale, la revoca del provvedimento di cancellazione ha efficacia solo dal momento in cui è disposta e non agisce retroattivamente. Di conseguenza, il provvedimento di cancellazione ha avuto, seppure per un breve periodo, efficacia nei confronti del professionista, fino a quando è stata assunta la delibera di revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina territoriale. Dunque il professionista è stato estromesso dall’Albo.
Pertanto, anche se è intervenuta la revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina, nel P.O. 37/2025 si ritiene che il professionista debba ripresentare la domanda di iscrizione all’Albo, sulla quale deciderà il Consiglio dell’Ordine, il quale, verificati i presupposti richiesti dall’art. 36 del DLgs. 139/2005, potrà procedere alla reiscrizione, con decorrenza dalla data della delibera di reiscrizione.
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