Divieto di contrattare con la P.A. solo con blocco effettivo dell’impresa
Il provvedimento interdittivo del MIT non può essere adottato per sospensioni con durata pari a zero
Nell’ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 81/2008, il provvedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione non trova applicazione se la revoca interviene prima che si realizzino in concreto gli effetti sospensivi.
Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) che, con la nota n. 10934/2025, ha esaminato le casistiche in cui tale provvedimento deve essere applicato e, soprattutto, quando l’Ispettorato del Lavoro è tenuto a chiamare in causa lo stesso Ministero.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, come dimostrato dagli ultimi numeri diffusi dall’INL (si veda “Violare la sospensione dell’attività imprenditoriale è reato autonomo” del 24 marzo 2025), costituisce uno degli strumenti più incisivi per il contrasto al sommerso e per la tutela della sicurezza. Infatti, sono queste due finalità a supportarne le condizioni di applicabilità. L’ipotesi più diffusa è il riscontro, all’atto del controllo, di un numero di lavoratori irregolari, privi di comunicazione UniLav preventiva (lavoratori subordinati, co.co.co. e tirocinanti), ovvero occasionali – ex art. 2222 c.c. – illegittimi, in una percentuale almeno pari al 10% di tutti i lavoratori presenti (anche soci e collaboratori familiari).
Negli ultimi anni, tuttavia, è cresciuto in modo esponenziale anche il numero di sospensioni adottate nel caso di accertamento di almeno una delle 13 ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, previste nell’allegato I dello stesso DLgs. 81/2008. La sospensione può riguardare l’intera impresa o, per attività dislocate su più unità operative o in cantieri, essere riferita al solo luogo interessato dalle violazioni mentre, in alcuni, limitati, casi, a essere fermato è il singolo lavoratore, perché privo di formazione e addestramento o sprovvisto di dispositivi anticaduta dall’alto.
Accanto al blocco dell’attività, il comma 2 dell’art. 14 del DLgs. 81/2008 prevede, per tutto il periodo di sospensione, il divieto per l’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione e con le stazioni appaltanti, così come definite dal Codice dei contratti pubblici. A tal fine, il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione, a opera di quest’ultimo, del provvedimento interdittivo.
Come emerge dalla nota del MIT, ma anche da precedenti indicazioni dello stesso Ministero del Lavoro e dell’INL, tale disposizione deve coordinarsi con la disciplina del momento a partire dal quale scatta effettivamente il fermo dell’attività imprenditoriale. Infatti, non è detto che, una volta ricevuto il provvedimento di sospensione, l’impresa sia costretta a chiudere i battenti. Come si evince dal successivo comma 4, l’obbligo di fermare l’attività, decorre, di norma, dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, salvo le ipotesi di violazioni in materia di salute e sicurezza, dove è possibile che si verifichino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità, per le quali il blocco è ovviamente immediato.
Ed è proprio su questo, delicato, aspetto, afferente alla concreta operatività del provvedimento sospensivo, che si basano i chiarimenti forniti dal MIT in merito al conseguente e, va detto, eventuale, provvedimento interdittivo a contrattare con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, all’obbligo del personale ispettivo, che ha adottato il provvedimento di sospensione, di investire il MIT per il seguito di competenza.
Già nel 2009, infatti, con circolare n. 33, il Ministero del Lavoro ha spiegato che il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non abbia mai prodotto effetti concreti, perché differiti, e sia revocato prima dell’esplicarsi degli stessi, con durata pari a zero, la comunicazione al MIT non sarà dovuta.
Diversamente, come confermato anche di recente dal TAR (TAR Lazio nn. 3092/2025 e 12046/2025), il provvedimento interdittivo può essere legittimamente adottato dal MIT laddove il provvedimento di sospensione, ancorché per un periodo di tempo circoscritto, abbia, comunque, prodotto i suoi effetti, “essendosi pienamente concretizzati, nella realtà giuridica, sia i presupposti all’uopo richiesti dalla legge, sia i rischi che le misure normative di stampo sanzionatorio mirano a gestire/neutralizzare”.
In buona sostanza, è solo un blocco effettivo dell’attività che può determinare e giustificare l’ulteriore e non meno gravoso divieto a contrattare con la P.A., anche se per un tempo limitato.
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