Allo studio la facoltà di proroga del nuovo regime degli impatriati
Se approvata, la proposta emendativa consentirebbe l’opzione a pagamento
Nel corso dell’iter di conversione del DL 17 giugno 2025 n. 84 (c.d. “DL fiscale”), che deve essere ultimato entro il 16 agosto 2025, è stata presentata, alla Commissione Finanze della Camera, una proposta emendativa riguardante il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, al fine di prevedere un’opzione di proroga, subordinata, a differenza del passato, all’effettuazione di investimenti in Italia.
Più nello specifico, la facoltà riguarderebbe sia i soggetti che beneficiano del nuovo regime di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, sia i soggetti che, in virtù del regime transitorio di cui al comma 9 dello stesso articolo, risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 del vecchio regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
Per tali soggetti verrebbe prevista la possibilità di optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia se successiva, per il prolungamento delle relative agevolazioni per ulteriori tre periodi di imposta se soddisfano almeno una delle condizioni di legge. Vi rientrano:
- l’acquisto o la sottoscrizione tramite offerta pubblica iniziale di un controvalore minimo di 100.000 euro in azioni di società per azioni con sede legale in Italia quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, impegnandosi a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo reinvestimento in strumenti equivalenti;
- l’investimento in un controvalore complessivo pari ad almeno 100.000 euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine, con impegno a mantenerlo per almeno cinque anni, salvo reinvestimento;
- l’acquisto o la sottoscrizione di un controvalore minimo pari a 500.000 euro di Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni, con impegno a mantenerli per almeno cinque anni, salvo reinvestimento;
- la sottoscrizione di un controvalore minimo pari ad almeno 100.000 euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto;
- l’investimento in un controvalore almeno pari a 100.000 euro in start up innovative, con impegno a non effettuare cessioni a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute per almeno cinque anni;
- l’effettuazione di erogazioni liberali in denaro pari ad almeno 50.000 euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal DPCM 9 ottobre 2023.
Al ricorrere di almeno una delle ipotesi elencate l’opzione si esercita mediante il versamento di una fee pari allo 0,5% del reddito oggetto dell’agevolazione relativo al periodo di imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Gli importi degli investimenti sopra elencati si ridurrebbero di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell’esercizio dell’opzione.
A fronte dell’esercizio dell’opzione, il lavoratore si impegna a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni, a pena di decadenza dai benefici e recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
Si ricorda che il regime di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 aveva previsto una possibilità di proroga transitoria del regime di durata ordinaria, limitatamente ai soggetti che trasferivano la propria residenza anagrafica nel 2024 nel caso in cui il contribuente fosse divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.
Esaurita tale facoltà, per coloro che beneficiano del nuovo regime si aprirebbe quindi un nuovo spazio per prolungare i benefici.
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