Il credito esposto in una dichiarazione omessa obbliga al rimborso
Irrilevante, a questi fini, la circostanza che la dichiarazione sia presentata dopo i 90 giorni
La dichiarazione ultratardiva, quindi presentata oltre i 90 giorni, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, a meno che sia stata formulata esplicita richiesta in tal senso. In quest’ultimo caso non rileva che la dichiarazione sia stata omessa.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in occasione dell’ordinanza n. 18715, depositata ieri, 9 luglio 2025.
Il tema riguarda l’erogazione dei rimborsi di imposta derivanti dalla dichiarazione annuale presentata dopo i 90 giorni ai sensi dell’art. 2 comma 7 del DPR 322/98.
Ci si deve chiedere se la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni possa o meno fondare il diritto al rimborso.
Sul punto la prassi ritiene che l’opzione per il rimborso contenuta nella dichiarazione omessa non sia valida essendo necessaria una specifica domanda di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 presentata nei termini di legge (ris. Agenzia delle Entrate 24 dicembre 2020 n. 82).
La Cassazione, nella pronuncia in commento, afferma, a contrario, che la richiesta di rimborso inserita in una dichiarazione dei redditi (contenuta nel quadro RX o VX se si tratta di IVA) presentata con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto ai termini previsti è comunque valida, anche se la dichiarazione è da considerarsi omessa.
In sostanza, il credito indicato in una dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni non comporta per l’Erario l’obbligo di procedere al rimborso. Tuttavia, qualora sia stata esercitata l’opzione per il rimborso, quest’ultima resta valida, in quanto, ai fini del rimborso stesso, l’eventuale omissione della dichiarazione non assume rilevanza.
Il ragionamento era già stato fatto proprio dalla Cassazione, la quale in passato aveva sostenuto che nei confronti del contribuente la domanda di rimborso “può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d’imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso” (in passato, fra le tante, Cass. 23 gennaio 2020 n. 1503 e Cass. 20 dicembre 2022 n. 37228).
In effetti, a ben pensarci, il dato temporale relativo alla presentazione della dichiarazione non dovrebbe influire sulla validità dell’istanza di rimborso, considerando oltretutto che non è prevista nessuna forma per la domanda di rimborso da dichiarazione.
Sarebbe contrario all’economia procedimentale e, a dire il vero, anche un tantino pretestuoso sostenere che, siccome la domanda di rimborso contenuta nella dichiarazione ultratardiva non è valida, occorre reiterarla mediante una apposita domanda da inviare mediante PEC all’Erario. Senza contare che, dal punto di vista dei sistemi interni delle Entrate, la dichiarazione dei redditi o IVA, benché omessa, viene comunque acquisita a sistema.
La soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione opera, come logico, anche ai fini IVA.
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