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Sanzione di inutilizzabilità delle prove acquisite nella verifica non retroattiva

L’art. 7-quinquies della L. 212/2000 opera dal 18 gennaio 2024

/ Rebecca AMATO

Lunedì, 4 agosto 2025

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Il nuovo art. 7-quinquies della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 220/2023, secondo cui non sono utilizzabili gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche o in violazione di legge, opera dal 18 gennaio 2024 e non ha valenza retroattiva.

A tale arresto è pervenuta di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16988 del 24 giugno 2025, chiamata a pronunciarsi rispetto a una paventata illegittimità nell’attività di verifica.
Nella specie il contribuente si doleva del protrarsi della detenzione delle scritture contabili e della documentazione da parte dell’organo verificatore superato il termine di sessanta giorni, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato e inutilizzabilità delle prove acquisite.

In base all’art. 12 comma 5 primo periodo della L. 212/2000, la permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio.

La Suprema Corte ha espresso il principio per cui: “è inapplicabile, in quanto sopravvenuta e non retroattiva, la nuova disposizione introdotta dal DLgs. 219 del 2023 (art. 7-quinquies L. n. 212 del 2000) secondo la quale «non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge»”.

Rammentiamo che il legislatore con il DLgs. 220/2023 nell’introdurre l’art. 7-quinquies alla L. 212/2000, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, ha evidentemente attribuito l’effetto automatico dell’inutilizzabilità della prova acquisita oltre i termini dell’art. 12 comma 5 della L. 212/2000 e di qualsiasi elemento acquisito in violazione di legge.

Con detta previsione, quindi, il legislatore ha inteso prevedere una sanzione concreta rispetto alle violazioni proprio del comma 5 dell’art. 12 della L. 212/2000 e più in generale alle violazioni poste in essere durante l’attività istruttoria, ovvero ante accertamento.
Si ricordi, infatti, che la giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa nel senso di negare la nullità dell’accertamento laddove i verificatori nelle verifiche non osservino i termini di permanenza imposti dall’art. 12 della L. 212/2000. Né, tantomeno, hanno ritenuto sussistente l’invalidità o l’inutilizzabilità degli elementi rinvenuti spirato il termine, considerato che si tratta(va) di sanzioni non previste dalla legge (ex multis Cass. 15 febbraio 2023 n. 4794; Cass. 25 luglio 2022 n. 23217; Cass. 14 marzo 2022 n. 8274).

La nuova norma, quindi, si pone quale presidio a tutela del contribuente in netta antitesi con il passato, ma nonostante ciò la Cassazione la ritiene inapplicabile retroattivamente.

L’orientamento si pone in contrasto con la prassi

A tale conclusione si può opporre che anche prima del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219 i verificatori avessero comunque un obbligo, sebbene privo di una diretta conseguenza sanzionatoria.

Aggiungasi che con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, sia pure in via indiretta, quest’ultima ha spesso sostenuto che sono retroattive le presunzioni reddituali introdotte dal legislatore in quanto secondo questa tesi norme di natura procedimentale (circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. 10 e 19 febbraio 2015 n. 6, § 15.1).
Ciò, a maggior ragione, dovrebbe a questo punto valere per le norme relative all’inutilizzabilità di elementi probatori.
Nonostante questo, la Cassazione pare continuare ad ostacolare il percorso di tutela del contribuente giustificandolo col richiamo ai principi del processo civile.

Nell’ordinanza in commento, i giudici spiegano che “le prove atipiche sono sempre ammissibili, ancorché assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (Cass., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459 e Cass. ordinanza n. 18901 del 2021)”.
In considerazione di questo pare auspicabile un intervento del legislatore che chiarisca la portata retroattiva o meno della norma.

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