Nei gruppi la postergazione del rimborso dei finanziamenti prescinde dall’abuso di eterodirezione
La Cassazione, nell’ordinanza n. 22166/2025, ha precisato che l’art. 2497-quinquies c.c., estendendo l’applicazione dell’art. 2467 c.c., prevede che il diritto alla restituzione del finanziamento sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori anche nel caso in cui il finanziamento sia concesso alla società da chi (in quel momento) eserciti sulla stessa (come si presume in caso di controllo conseguente alla disponibilità della maggioranza dei voti nella sua assemblea ordinaria ex artt. 2497-sexies e 2359 n. 1 c.c.) attività di direzione e coordinamento.
La postergazione del diritto al rimborso, prevista dall’art. 2497-quinquies c.c., presuppone solo che la società-socia che abbia erogato il finanziamento alla società eserciti sulla stessa un’attività di direzione e coordinamento.
Non è richiesto, invece, che il finanziamento sia stato concesso da chi abbia abusato dell’attività di direzione e coordinamento esercitandola nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (art. 2497 comma 1 c.c.).
Questa circostanza rileva esclusivamente al ben diverso fine di obbligare la società o l’ente che l’abbia così esercitata al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati alla società eterodiretta nonché ai relativi creditori e soci.
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