Chiarimenti sulla cancellazione dall’Albo in pendenza di procedimento disciplinare
Con l’Informativa n. 121/2025, il CNDCEC ha reso noto il parere ricevuto dal Ministero della Giustizia sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2025 nell’ordinamento professionale, con riguardo alle istanze di cancellazione e di trasferimento dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
La citata sentenza ha stabilito che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della L. 247/2012 (Disciplina dell’ordinamento della professione forense) che vieta la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante il procedimento disciplinare a suo carico, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost. Il divieto di cancellazione, infatti, comporta che, per l’intera durata del procedimento, l’avvocato non possa esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale (come la libertà di revocare l’adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa) che si esplicano attraverso la fuoriuscita dalla compagine professionale o che, comunque, la presuppongono.
Sono poi pervenuti al Consiglio nazionale numerosi quesiti da parte di Ordini territoriali, che hanno richiesto se gli effetti della pronuncia possono influenzare anche l’ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Riportando il parere del Ministero della Giustizia, il CNDCEC spiega che, seguendo l’interpretazione resa, non sussisterebbe più nell’ordinamento di commercialisti ed esperti contabili il divieto di cancellazione dell’iscritto dall’Albo, su istanza di parte o d’ufficio, ove l’iscritto stesso sia sottoposto a procedimento disciplinare, con l’effetto che la disposta cancellazione dall’Albo produrrà l’estinzione del procedimento disciplinare pendente. Il Ministero, confermando la linea interpretativa della Consulta, ha poi evidenziato che l’estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di disciplina territoriale nei confronti dell’ex iscritto che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.
In ultimo, il Ministero ha confermato che il divieto di cancellazione dall’Albo continua a permanere nelle ipotesi in cui l’istante, sottoposto a procedimento disciplinare, richieda il trasferimento ad altro Albo ai sensi dell’art. 38 del DLgs. 139/2005.
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