La riclassificazione aziendale non pregiudica la disoccupazione già percepita
Con il messaggio n. 2425 di ieri, l’INPS ha fornito alcune importanti indicazioni in merito alla gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti di riclassificazione dell’attività svolta dal datore di lavoro.
In particolare, l’Istituto ha chiarito che, con esclusivo riferimento alle prestazioni di disoccupazione, i lavoratori non devono subire gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla riclassificazione aziendale in altro settore a causa di dichiarazioni inesatte del datore di lavoro e pertanto, fatti salvi i casi di dolo, conservano il diritto alle somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Quindi, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori non devono restituire il trattamento percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola qualora siano scaduti i termini per presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo e, allo stesso modo, nelle ipotesi di riclassificazione del datore da non agricolo ad agricolo e scadenza dei termini per presentare le domande di disoccupazione per il settore agricolo, non devono restituire le somme percepite a titolo di NASpI e l’eventuale indebito conseguente al riesame delle domande presentate prima della notifica del provvedimento di riclassificazione del rapporto di lavoro non deve essere notificato ai lavoratori interessati.
Se alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale non risultino scaduti i termini per presentare le domande di disoccupazione per il nuovo settore restano valide le indicazioni fornite con la circ. n. 56/2020 ed è possibile la compensazione di quanto già eventualmente corrisposto in relazione all’ultima indennità di disoccupazione erogata con riferimento all’inquadramento errato.
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