Gli iscritti nell’elenco speciale non possono essere iscritti nell’albo CTU
L’iscrizione all’Albo dei CTU presuppone tanto l’esercizio effettivo attuale della professione, quanto l’esercizio continuativo e pregresso dell’attività professionale. Lo ha chiarito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 35/2025, in risposta a un parere circa la possibilità per un soggetto iscritto all’elenco speciale sezione A, previsto dall’art. 34 comma 8 del DLgs. 139/2005, di iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU) presso il Tribunale.
Il Consiglio nazionale precisa prima di tutto che il citato comma 8 dell’art. 34 individua le fattispecie al ricorrere delle quali agli iscritti nell’albo è precluso l’esercizio dell’attività professionale. A seguito dell’accertamento della causa di incompatibilità è disposta la cancellazione dall’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, salvo che il professionista non richieda di essere iscritto nell’elenco speciale. L’iscrizione nell’elenco speciale, dunque, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti d’iscrizione all’albo previsti dall’art. 36 dell’ordinamento professionale, non possono esercitare la professione in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell’art. 4 dello stesso ordinamento professionale.
Per quanto riguarda, invece, l’iscrizione nell’albo dei CTU, il P.O. precisa che dalla combinazione delle disposizioni dell’art. 4 del DM 109/2023 si ricava che:
- il soggetto deve essere iscritto nell’albo (si ritiene infatti che il riferimento all’iscrizione negli Ordini o collegi professionali venga di frequente utilizzato dal legislatore per indicare l’iscrizione nell’albo tenuto dall’Ordine o dal Collegio professionale);
- l’attività professionale sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, e che in assenza di quest’ultima condizione debbano ricorrere le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 4 del DM 109/2023.
Il CNDCEC conclude quindi che gli iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34 comma 8 del DLgs. 139/2005 non possono essere iscritti nell’Albo CTU, in quanto per l’iscrizione nel suddetto albo appaiono necessari tanto l’esercizio effettivo e attuale della professione alla data di iscrizione, quanto l’esercizio continuativo, effettivo e pregresso dell’attività professionale, condizioni che non appaiono sussistere in capo agli iscritti nell’elenco speciale ai quali, in ragione della loro situazione di incompatibilità, è precluso l’esercizio di ogni attività professionale, compresa l’attività di consulenza tecnica elencata nell’art. 1 del DLgs. 139/2005.
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