Anche con l’IMU opera la proroga COVID di 85 giorni della decadenza
Sono spostati in avanti i termini di accertamento per le annualità pendenti al momento della sospensione
La normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei correlati termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020). Tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, poiché la previsione riguarda tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali.
Questo principio viene affermato dalla recente ordinanza 29 luglio 2025 n. 21765, con la quale la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto da un concessionario della riscossione dei tributi comunali, ha inoltre ribadito che la predetta sospensione di 85 giorni determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei predetti termini di sospensione e decadenza, posticipandone il perfezionamento per un periodo pari alla stessa durata della sospensione.
Tale conclusione riprende quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 6 maggio 2020 n. 11 (risposta 5.9) e dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 15 giugno 2020 n. 6, nonché dall’IFEL con le note del 22 giugno 2020 e del 2 novembre 2021.
La Suprema Corte, con l’ordinanza 21765/2025, ribadisce la posizione secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell’8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
Ne discende che il termine per notificare (a pena di decadenza), ad esempio, l’avviso di accertamento IMU per l’anno di imposta 2015, risulta essere il 26 marzo 2021, se riferito a un parziale od omesso versamento del tributo locale, oppure il 26 marzo 2022, con riguardo alle violazioni di infedele od omessa dichiarazione.
Nello specifico la Cassazione, dopo avere richiamato l’applicabilità al caso di specie del principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione dell’avviso di accertamento (secondo cui, ai fini della verifica del rispetto dei termini da parte dell’ente impositore che notifica, va fatto riferimento alla data di invio dell’atto), ha precisato che la sospensione per 85 giorni dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, disposto a norma del citato art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020 per “gli uffici degli enti impositori”, si applica a tutti gli enti impositori, erariali e locali, dato che la disposizione non reca alcuna distinzione.
Inoltre, è stato ribadito che la sospensione in esame opera “non solo con riferimento alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (cfr. anche Cass. 15 gennaio 2025 n. 960 e 23 gennaio 2025 n. 1630).
Pertanto, conclude l’ordinanza 21765/2025, la spedizione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 effettuata il 25 marzo 2021 va considerata tempestiva, in quanto, in ragione della sospensione di 85 giorni, il termine decadenziale si è perfezionato in data 26 marzo 2021.
Viene rigettata dunque la tesi contraria, sostenuta da una parte della dottrina e da alcune pronunce di merito, secondo cui il periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione non si applica ai tributi locali.
Infine, la Corte di Cassazione richiama il consolidato principio in tema di ICI/IMU, in base al quale, ai fini dell’individuazione del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento ex art. 1 comma 161 della L. 296/2006, occorre distinguere:
- l’ipotesi di omesso versamento dell’imposta, in relazione alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato;
- l’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione IMU, qualora dovuta (a cui va equiparata l’ipotesi di dichiarazione infedele), in ordine alla quale deve farsi riferimento al termine entro cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione omessa o infedele (fra le tante, Cass. nn. 8928/2024, 7769/2023 e 352/2021).
Ad esempio, per il parziale od omesso pagamento dell’IMU per l’anno 2015, l’avviso di accertamento poteva essere notificato entro il termine decadenziale del 26 marzo 2021 (proroga di 85 giorni del termine “a regime” del 31 dicembre 2020). Entro la medesima scadenza del 26 marzo 2021, i Comuni potevano notificare anche l’avviso di accertamento relativo all’omessa o infedele dichiarazione IMU riferita all’anno di imposta 2014 (da presentare entro il 30 giugno 2015).
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