L’insussistenza di fondi incide sugli onorari del legale
La liquidazione giudiziale senza attivo è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con utilizzo di una tariffa speciale
Nel corso della liquidazione giudiziale il curatore può essere chiamato a intentare, proseguire o resistere in azioni giudiziarie.
Per stare in giudizio il curatore deve sempre chiedere autorizzazione al giudice delegato ai sensi dell’art. 128 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), salvo che in materia:
- “di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale” (quindi, non occorre autorizzazione per le opposizioni, impugnazioni e revocazioni dello stato passivo, mentre sembra inutile il richiamo del legislatore alle insinuazioni tardive);
- reclami per impugnare gli atti del giudice delegato o del tribunale ex art. 124 del CCII;
- ogni altro procedimento in cui non occorra il ministero di un difensore (ad esempio,
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