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Indipendenza estesa per gli esperti che rilasciano conclusioni alla Dogana

Avviata una fase sperimentale che individua una metodologia applicabile ai requisiti di cui alle lettere b) ed e) dell’art. 39 del CDU

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 agosto 2025

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Con la circolare n. 21 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori indicazioni sulla verifica dei requisiti per ottenere autorizzazioni e semplificazioni doganali da parte degli esperti che possono rilasciare “conclusioni” all’Agenzia delle Dogane. Il documento di prassi si ricollega alla circolare n. 14/2024, che aveva riconosciuto agli spedizionieri doganali e ai CAD (unitamente ad altre categorie di professionisti, ognuna esclusivamente nel proprio ambito di competenza) la competenza a rilasciare le citate “conclusioni” (si veda “Spedizionieri doganali tra gli esperti per il rilascio di conclusioni” del 22 maggio 2024).

Si ricorda che nel corso dei procedimenti di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali, per accertare se i criteri di cui all’art. 39 lettere b (possesso di un adeguato sistema di gestione delle scritture commerciali), c (solvibilità finanziaria) ed e (esistenza di idonei standard di sicurezza) del Reg. Ue 952/2013 (CDU) sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’art. 127 del Reg. (Ue) 2447/2015. I professionisti devono dunque essere soggetti terzi e indipendenti rispetto all’impresa richiedente.

La circolare in commento annuncia che la Commissione europea ha chiarito che, sebbene i suddetti requisiti siano necessari specificamente per l’ottenimento dello status di AEO, tenuto conto che gli stessi sono richiesti – e considerati equivalenti a quelli necessari per ottenere tale status – anche per accedere ad altre semplificazioni o autorizzazioni doganali, le previsioni dell’art. 127 citato devono intendersi applicabili anche a tali casistiche.

Inoltre, sottolineano le Dogane, “in considerazione delle circostanze attuali in cui si rileva come, ad oggi, non si siano verificate adesioni a quanto previsto dalla Circolare n. 14/2024 da parte dei professionisti coinvolti, si ritiene opportuno avviare una fase sperimentale che individua una metodologia applicabile limitatamente ai requisiti di cui alle lettere b) ed e) dell’articolo 39 del CDU”. Per il criterio di cui all’art. 39 lett. c) del CDU, invece, è in fase di costituzione un apposito gruppo di lavoro incaricato di revisionare le modalità di valutazione della solvibilità finanziaria, per cui la metodologia applicabile a quest’ultimo sarà da individuare a seguito delle conclusioni del citato gruppo.

La circolare, dunque, intende fornire specifiche direttive per chiarire e semplificare lo svolgimento delle attività citate, a favore delle categorie professionali interessate nonché degli Uffici delle Dogane, nell’ottica di snellire e velocizzare il processo decisionale di rilascio o mantenimento delle autorizzazioni doganali e per garantire un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione. Nello specifico, detta le istruzioni per l’acquisizione delle valutazioni di esperti professionali.

Dal 1° settembre NCTS fase 6

Sempre nella giornata di ieri, infine, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato un avviso in cui annuncia che, a decorrere dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore la Fase 6 dell’NCTS, finalizzata all’attuazione dei nuovi specifici requisiti di sicurezza dei dati relativi alle dichiarazioni doganali di transito delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, come previsto dal progetto ICS2.

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