ACCEDI
Mercoledì, 8 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Parere dell’esperto tra gli elementi per la conferma delle misure protettive

Dubbi sull’attestazione della veridicità e della fattibilità del piano

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 8 ottobre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La decisione di conferma delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari spetta al tribunale competente, che è tenuto ad acquisire il parere dell’esperto e a nominare, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., nonché a sentire le parti interessate e, in generale, tutti i terzi i cui diritti risultano incisi dalle tutele richieste.
Se necessario, il tribunale può assumere informazioni anche dai creditori indicati nell’elenco depositato dal ricorrente ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. c) del DLgs. 14/2019, oltre che disporre di tutti gli atti di istruzione indispensabili in ragione delle misure richieste.

Particolare rilievo assume il contraddittorio tra le parti, che deve garantire a ciascun interessato di poter esporre le proprie ragioni e, nel contempo, di potersi opporre a quelle formulate dalle parti avverse.
A tal fine, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., il tribunale può disporre le forme di notificazione che ritiene maggiormente opportune a garantire la celerità e la conoscenza del procedimento, oltre che indicarne i destinatari (art. 19 comma 3 del DLgs. 14/2019); in ogni caso, spetta al ricorrente procedere con la notifica all’esperto e alle parti interessate.

Con riferimento a queste ultime, in genere è necessario che il ricorso sia notificato ai creditori che alla data di avvio della composizione negoziata abbiano già intrapreso azioni esecutive e cautelari o abbiano minacciato di farlo (Trib. Milano 24 febbraio 2022); è necessario, inoltre, che il ricorso sia notificato anche ai 10 creditori più rilevanti per ammontare, opportunamente identificati sulla scorta dell’elenco depositato dal ricorrente (Trib. Verona 16 giugno 2025 e Trib. Avezzano 22 aprile 2025).
Secondo un diverso orientamento (Trib. Nola 15 maggio 2025, Trib. Roma 3 luglio 2024), la corretta instaurazione del contraddittorio renderebbe necessaria la notifica solo ai primi ossia ai c.d. litisconsorti necessari.

Sebbene la decisione del tribunale si concreti nella valutazione della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, è necessario che sia verificata la sussistenza di almeno tre condizioni (Trib. Napoli 15 luglio 2025, Trib. Busto Arsizio 16 maggio 2025, Trib. Pordenone 26 febbraio 2025 e Trib. Crotone 4 gennaio 2025).

Innanzitutto, è necessario che sia verificata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 12 comma 1 del DLgs. 14/2019: il ricorrente deve essere un imprenditore commerciale o agricolo, deve versare in uno stato di crisi, di insolvenza o anche soltanto di squilibrio e, non ultimo, il risanamento dell’impresa dev’essere concretamente e ragionevolmente perseguibile. In tal senso, è necessario che l’imprenditore mostri la sua effettiva volontà che emerga sulla base di un piano che appaia fattibile nel poter realizzare, verosimilmente, tale scopo (Trib. Verona 10 marzo 2025).

In secondo luogo, è necessario che sia verificata la sussistenza del rischio che la mancata concessione delle tutele possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative.
In verità, non manca un diverso orientamento secondo cui la conferma delle misure protettive richiede la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (Trib. Napoli 15 luglio 2025, Trib. Firenze 28 aprile 2025, Trib. Avezzano 22 aprile 2025, Trib. Bologna 16 marzo 2025 e Trib. Genova 17 febbraio 2025).

In termini strettamente operativi, diverse sono le verifiche concretamente operate dal tribunale e relative a differenti aspetti, a partire dalla valutazione del parere dell’esperto, circa la sua congruità e la sua coerenza logica (Trib. Avezzano 22 aprile 2025 e Trib. Modena 8 marzo 2025) senza tralasciare il suo contenuto.
È richiesto all’esperto, infatti, di analizzare la coerenza del piano come indicato nel protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al DM 21 marzo 2023 (Sez. II, § 4), vagliandone, con spirito critico, le premesse e gli obiettivi fino a spingersi, eventualmente, in un’attestazione di veridicità dei dati contabili e di fattibilità del piano (Trib. Avezzano 22 aprile 2025).
Tuttavia, in ragione dei tempi ristretti che caratterizzano l’avvio della composizione, la fissazione dell’udienza e la richiesta del parere, sorge qualche dubbio sulla possibilità che l’esperto possa approdare a un’attestazione del genere, piuttosto che, verosimilmente, a un giudizio preliminare e condizionato.

Importanza è attribuita anche ai risultati del test pratico, alla manifestazione di disponibilità a trattare delle parti interessate (Trib. Modena 8 marzo 2025), alla concreta possibilità di giungere a una soluzione concordata (Trib. Roma 4 ottobre 2022) e all’assenza (Trib. Avezano 22 aprile 2025) ovvero alla presenza di iniziative dei creditori (Trib. Modena già citato).
In ogni caso, è necessario che le misure concesse siano proporzionate al pregiudizio arrecato al creditore, idonee a salvaguardare le trattative e, non ultimo, poggino su un piano di risanamento non implausibile.

TORNA SU