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FISCO

Rimodulati i codici sospensione COVID dei quadri ST e SV del modello 770/2025

Nella casella n. 10 viene introdotto il codice Q ed eliminato il codice N

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

Lunedì, 13 ottobre 2025

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Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il provv. 24 febbraio 2025 n. 75896, presenta alcune novità all’interno dei quadri STSV.

Si ricorda che il quadro ST riguarda le ritenute alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive prelevate e i relativi versamenti, mentre il quadro SV concerne le trattenute delle addizionali comunali IRPEF, anche per assistenza fiscale, e i relativi versamenti.

In particolare, il quadro ST si compone di quattro sezioni all’interno delle quali occorre riportare i dati delle ritenute IRPEF operate – ad esempio sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – e delle imposte sostitutive prelevate (sezione I), delle trattenute effettuate a titolo di addizionale regionale IRPEF (sezione II), delle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi (sezione III). Invece, nella sezione IV vanno indicate specifiche imposte sostitutive, come, ad esempio, l’imposta su plusvalenze e altri proventi in regime di risparmio amministrato e gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97), compresi quelli realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività (ex art. 1 commi 126 e 128 della L. 197/2022).

Una delle principali novità di quest’anno presente nei quadri ST (sezione I e II) e SV riguarda la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

In particolare, le caselle 15 e 16 devono essere compilate dai sostituti di imposta che, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti.

Operativamente, i sostituti di imposta devono inserire:
- il codice 20, nella casella 15 (non è più possibile inserire i codici da 1 a 15);
- le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione, nella casella 7;
- il codice tributo, nella casella 11;
- il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizioni di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (individuate con il codice 20 nel punto 15), nella casella 16.

La novità è rappresentata proprio dalla sostituzione dei vari codici di sospensione (da 1 a 15) presenti nei precedenti modelli 770 – e che caratterizzavano la tipologia di sospensione fruita dal sostituto di imposta – con il nuovo e unico codice 20. In altre parole, i codici da 1 a 15 presenti nei precedenti modelli 770 vengono assorbiti nel nuovo codice 20.

Altra novità riguarda poi la casella n. 10 (“Note”) dove, rispetto al modello dello scorso anno, si rileva l’introduzione del codice Q, da utilizzare se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni di cui all’art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73, e l’eliminazione del codice N. Quest’ultimo doveva essere inserito nella casella n. 10 se nel rigo erano riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati:
- dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all’IRPEF, degli acconti su redditi a tassazione separata, del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni, prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta (relativamente al quadro ST);
- dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all’IRPEF, nonché del saldo e acconto delle addizionali comunali all’IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta (quadro SV).

Come specificato nelle istruzioni del modello 770/2024, nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta, il sostituto d’imposta cessionario doveva riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità, inserendo il codice N al punto 10. 

Si segnala, infine, anche l’eliminazione dal modello 770/2025 della casella 13 del quadro ST (seconda sezione), dove andava indicato il codice della Regione destinataria dell’addizionale IRPEF. Per approfondimenti sul tema si rimanda a “Le novità del modello 770/2025”, pubblicato sulla Rivista “La Consulenza del Lavoro”.

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