PVC con motivazione sulle ragioni della verifica al rebus decorrenza
La chiusura del PVC alla fine dell’accesso può generare dubbi sul momento in cui rileva l’obbligo di motivazione
Dal 2 agosto 2025 per gli atti di autorizzazione e per i PVC occorre espressamente e adeguatamente indicare e motivare le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
La violazione dell’obbligo di motivazione è un vizio che si ritiene rilevi ai fini dell’annullabilità dell’accertamento emesso a seguito dell’attività di accesso svolta in violazione della legge ai sensi dell’art. 7-bis della L. 212/2000.
È evidente, quindi, che il momento di decorrenza dell’obbligo è di fondamentale importanza.
Detto obbligo è sancito dall’art. 12 comma 1 della L. 212/2000, come modificato dall’art. 13-bis del DL 84/2025 introdotto in sede di conversione (L. 108/2025) e frutto della sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (ricorsi n. 36617/18 e altri) del 6 febbraio 2025.
L’operatività della modifica all’art. 12 della L. 212/2000 è stata delimitata dal secondo comma dell’art. 13-bis del DL predetto, il quale stabilisce testualmente che: “Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Tralasciando in questa sede il secondo periodo che introduce una “clausola di salvaguardia” che fa salvi gli atti adottati prima della modifica, criticità si rilevano rispetto all’applicazione della norma entrata in vigore il 2 agosto 2025.
Per l’atto di autorizzazione, ciò che rileva è la redazione dell’atto stesso da parte dell’autorità competente rimanendo irrilevante il momento in cui materialmente avviene l’accesso ai locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
Ad esempio se l’autorizzazione è stata redatta il 1° agosto 2025 priva di motivazione, l’atto rimane legittimo anche se l’accesso avvenga il 15 ottobre 2025. Diversamente, se l’autorizzazione è stata redatta il 3 agosto priva di motivazione con accesso avvenuto nella medesima data o oltre, è possibile rilevare il relativo vizio dell’avviso di accertamento fondato su un atto autorizzativo illegittimo ab origine.
La questione, però, pare essere più complicata per il PVC. Esso, infatti, è un atto “a formazione differita” che si “apre” con l’accesso e si “chiude” alla fine dell’accesso medesimo, momento in cui viene materialmente redatto (art. 52 del DPR 633/72).
Critico può essere il caso in cui l’accesso, iniziato prima dell’entrata in vigore della norma, si sia concluso con la redazione del PVC il giorno stesso o nei giorni successivi al 2 agosto 2025.
Nei casi in cui il PVC presupponga l’autorizzazione redatta precedentemente al 2 agosto 2025 essa resta valida, ma se il PVC è redatto dopo tale data dovrebbe contenere una motivazione specifica anche se non preceduto dall’autorizzazione.
Tuttavia, il secondo periodo del secondo comma dell’art. 13-bis citato utilizza il termine “adottato” (il primo periodo “redatto”) e se si considera che il PVC, come detto, si “chiude” alla fine dell’accesso, potrebbe farsi largo una interpretazione “estensiva” della norma.
Si potrebbe sostenere, cioè, che per i PVC la motivazione specifica valga dagli accessi posti in essere successivamente al 2 agosto 2025 sia se non preceduti da un atto autorizzativo, sia se l’atto di autorizzazione è redatto prima della medesima data.
Rileverebbe, quindi, la normativa vigente al momento in cui si è effettuato l’accesso e non la normativa vigente quando si chiude il PVC, ovvero quando esso è materialmente redatto.
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