ACCEDI
Mercoledì, 15 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Senza opposizione i soci della snc rispondono in proprio

Se la richiesta è rivolta anche ai soci e il titolo diventa definitivo si perde il beneficio di escussione

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 15 ottobre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27367, depositata il 13 ottobre, ha stabilito che, in caso di decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro rivolto a una snc e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro non solo solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al provvedimento monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non più il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Per effetto della mancata opposizione dei soci, la loro posizione debitoria rimane indipendente da quella della società e insensibile a un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima.

Nel caso di specie, il creditore di una snc notificava alla società, nonché ai suoi soci, un decreto ingiuntivo per circa 70.000 euro. Contro di esso proponeva opposizione la sola società. Nelle more del giudizio di opposizione il creditore sociale notificava ai soci atto di precetto di pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo divenuto titolo esecutivo nei loro confronti poiché non opposto nei termini.
Il competente Tribunale dichiarava la nullità e l’inefficacia dell’atto di precetto opposto, ritenendo il creditore sociale privo del diritto di agire in via esecutiva nei confronti dei soci, non avendo allegato e dimostrato di avere preventivamente escusso la società, nel rispetto dell’art. 2304 c.c. Decisione confermata in appello non solo per l’assenza di preventiva escussione sul patrimonio sociale, ma anche perché era ancora pendente la causa promossa dalla società ex art. 645 c.p.c. La Suprema Corte non condivide l’impostazione dei giudici di merito.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2304 c.c., “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”. È sancito, quindi, il c.d. beneficium excussionis, prevedendosi che i creditori che vogliano soddisfare le proprie pretese nei confronti di una snc abbiano l’onere di rivalersi, primariamente o preventivamente, sul patrimonio della stessa e, solo secondariamente o successivamente, accertata l’incapienza di quest’ultimo, sul patrimonio personale dei soci.
L’eventuale violazione dell’art. 2304 c.c. deve essere dedotta con l’opposizione all’esecuzione quando vi sia evidenza del fatto che l’azione esecutiva sia stata esercitata nei confronti dei soci senza avere previamente acquisito prova della infruttuosità del patrimonio sociale.

Nel caso di specie, invece, il pagamento risultava ingiunto, in un titolo giudiziale divenuto definitivo nei confronti dei soci, in via solidale alla società e ai soci illimitatamente responsabili.
Rispetto a ciò si evidenzia come la ratio del beneficio della preventiva escussione sia quella di tutelare il socio in virtù della sussidiarietà della sua responsabilità quando il titolo azionato sia formato nei confronti della società di persone.
Di contro, nella specie, dalla lettera del provvedimento monitorio azionato risultava costituita una obbligazione dei soci di natura solidale, che ne escludeva in radice la sussidiarietà.

I soci, quindi, per evitare che il creditore sociale portasse il titolo in esecuzione nei loro confronti, avrebbero dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo proprio nella parte in cui li costituiva debitori diretti, in via solidale e incondizionata.
Ciò, tuttavia, non accadeva e, di riflesso, il creditore sociale notificava legittimamente l’atto di precetto direttamente ai soci, per un credito che – in forza del tenore letterale del titolo esecutivo giudiziale definitivo azionato – era ormai non più solo un credito sociale (riguardo all’azionamento del quale essi avrebbero conservato il beneficium excussionis, legittimamente opponibile in sede meramente esecutiva), ma un credito personale, proprio e diretto, delle persone fisiche in quanto tali (cui era stato intimato il pagamento della somma di denaro).

In pratica, secondo la Cassazione, nel caso esaminato non è corretto ritenere che il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo per i soci ma che la loro responsabilità resti sussidiaria – con la conseguenza che il creditore sociale avrebbe potuto agire esecutivamente contro di loro soltanto dopo aver dimostrato di aver tentato di escutere il patrimonio della società o, comunque, di averne accertato l’incapienza – e neppure che l’obbligazione dei soci si sia “trasformata” da sussidiaria ad autonoma e diretta in ragione della loro mancata opposizione al provvedimento monitorio emesso pure nei confronti della società.

Ciò che è accaduto, infatti, è solo che l’obbligazione dei soci fin dall’origine risultava configurata come “primaria”; ciò impropriamente, ma con una statuizione che finiva coperta dalla preclusione da giudicato per mancata opposizione da parte dei soci (cfr. Cass. nn. 36942/2022 e 15877/2019).

TORNA SU