Residenza con criteri «interni» per i neo domiciliati
La riscrittura dell’art. 2 del TUIR ripropone il problema irrisolto della mancata valutazione delle norme convenzionali
Tra le varie insidie che pone la nozione di residenza fiscale delle persone fisiche, alcune di esse riguardano i possibili riflessi sulle opzioni per i regimi agevolativi per il rientro in Italia, e in particolare sulle opzioni per i regimi dei neo domiciliati (art. 24-bis del TUIR) e dei titolari di pensioni estere (art. 24-ter del TUIR).
Il problema nasce dalla struttura delle disposizioni che regolano l’agevolazione. Entrambe, infatti, presuppongono che i soggetti interessati trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia (per i titolari dei redditi di pensione nei soli Comuni interessati) “ai sensi dell’art. 2, comma 2” del TUIR, e quindi in ragione dei criteri di collegamento previsti dalla norma interna, da verificare per la maggior parte del periodo d’imposta.
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