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IMPRESA

Nelle srl la denuncia al Tribunale e i poteri dei soci sono su piani diversi

Il Tribunale di Napoli sottolinea come le finalità perseguite e gli interessi tutelati siano differenti

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 17 novembre 2025

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Il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza del 29 settembre scorso, analizza i rapporti tra i poteri individuali dei soci di srl ex art. 2476 comma 3 c.c. (che disciplina il loro potere di agire in giudizio tramite l’azione di responsabilità contro gli amministratori “in caso di gravi irregolarità nella gestione della società”, con possibile richiesta di adozione di un “provvedimento cautelare di revoca” degli stessi) e quello di denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (che ha come presupposto il “fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate”).
Ciò dopo che il legislatore, con l’introduzione di un nuovo ultimo comma nell’art. 2477 c.c., a opera dell’art. 379 comma 2 del DLgs. 14/2019, ha definitivamente risolto la questione dell’applicabilità del rimedio di cui all’art. 2409 c.c. a tutte le srl.

Il giudice napoletano osserva come, in assenza di indicazioni di coordinamento, un esame sistematico riveli la presenza di due rimedi tra loro autonomi.

L’art. 2409 c.c. persegue la finalità di garantire la regolare gestione dell’attività di impresa. Si tratta, quindi, di un interesse di ordine generale che trascende quello personale dei singoli soci e della società.
Alla base di esso si pone una finalità di tipo preventivo e repressivo delle irregolarità dell’organo gestorio per tutelare l’interesse (generale) alla corretta amministrazione della società, consentendo all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione, con il limite della impossibilità di sottoporre a sindacato il merito delle scelte discrezionali.
La funzione general-preventiva dell’istituto presenta anche una valenza “esplorativa”, dal momento che per attivare il rimedio è sufficiente il “fondato sospetto” di compimento di gravi irregolarità (potenzialmente dannose) e che il Tribunale può disporre una ispezione per svolgere un approfondimento delle doglianze sollevate dal ricorrente.

L’art. 2476 c.c., invece, persegue la finalità di tutelare la libertà di iniziativa economica dei soci nella polivalente dimensione dell’ente societario e, quindi, sia nella sfera personalistica che in quella corporativa.
Pertanto, l’azione del socio può essere intrapresa per la revoca degli amministratori nel corso o nella prospettiva di un’azione di responsabilità, con tutte le sue conseguenze applicative: il socio agente deve allegare e provare che le condotte dell’organo gestorio, contrarie alla legge o allo statuto, stanno cagionando all’ente societario un danno concreto, con il pericolo di un suo aggravamento.
L’art. 2409 c.c., allora, è diretto a presidiare l’interesse generale al regolare andamento della gestione della società - che sintetizza quello proprio dei soci di minoranza, della società e del mercato dei capitali in generale - per evitare che da una eventuale attività antieconomica dell’impresa possano derivare conseguenze negative sistemiche sul mercato e sugli operatori che interagiscono con l’imprenditore in crisi.

Esso, quindi, prevede un procedimento di volontaria giurisdizione con profili ufficiosi, attribuendo, in determinati casi, il potere di iniziativa al Pubblico Ministero e riconoscendo al Tribunale poteri pervasivi rispetto a organizzazione e funzionamento della società, laddove l’art. 2476 comma 3 c.c. ha applicazione nell’ambito di un processo di cognizione.
Si tratta di una soluzione ritenuta ragionevole e rispettosa del canone di proporzionalità, realizzando un adeguato bilanciamento tra i poteri di controllo e di azione dei soci rispetto agli illeciti degli amministratori, che hanno una dimensione endosocietaria, e i poteri di controllo del Tribunale in caso di irregolarità nella gestione della società che possano avere incidenza sul mercato e sul suo regolare funzionamento.

In tale contesto, il procedimento ex art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da quelli previsti dalla legge o per ottenere risultati raggiungibili con l’esercizio di azioni contenziose o con la proposizione di denunce penali.
Le gravi irregolarità denunciate – che possono consistere in fatti sia commissivi che omissivi – devono essere connotate dal requisito dell’attualità, nonché tali da rendere non più opportuna l’ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui dette irregolarità sono imputabili e da dovere essere neutralizzate per il pericolo che la mala gestio della società possa avere riflessi sul mercato.

Il concetto di “gravi irregolarità”, conclude quindi il Tribunale di Napoli, pur apparentemente unitario, può essere utilizzato per svolgere due diverse funzioni:
- la prima di carattere repressivo, a tutela di interessi ben individuati (dei soci e della società), con l’azione di responsabilità e l’eventuale procedimento teso alla revoca cautelare dei gestori;
- l’altra di natura general-preventiva, a tutela del mercato e del suo corretto funzionamento, attraverso il ricorso alla denunzia al Tribunale.

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