ACCEDI
Mercoledì, 5 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Raddoppiati i giorni di congedo per malattia del figlio

Il Ddl. di bilancio 2026 prevede poi l’estensione dell’arco temporale in cui è fruibile il congedo parentale, dai 12 ai 14 anni di età del minore

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 5 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Tra le novità contenute nel Ddl. di bilancio 2026 a sostegno delle famiglie vi sono anche alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, vale dire il DLgs. 151/2001.

In particolare, al fine di favorire la genitorialità e una gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, vengono modificati gli artt. 32, comma 1, 33, comma 1, 34, commi 1 e 3, e 36, commi 2 e 3, in riferimento all’istituto del congedo parentale, con innalzamento dell’età del figlio per la relativa fruizione da 12 a 14 anni, nonché l’art. 47 comma 2 in riferimento al congedo per malattia del figlio, con innalzamento da 5 a 10 giorni del limite massimo di giorni fruibili all’anno ed elevazione da 8 a 14 anni del requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo in questione.

Quanto al congedo parentale, attualmente il comma 1 dell’art. 32 del DLgs. 151/2001 dispone che tale congedo è fruibile da ciascun genitore per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Il Ddl. di bilancio 2026 estende l’arco temporale in cui è possibile fruire di tale congedo, portandolo dai 12 anni ai 14 anni del minore.

L’intervento normativo interessa le disposizioni in materia di congedo parentale in cui si fa riferimento a tale limite di età, vale a dire, oltre al citato primo comma dell’art. 32, quelle:
- sul prolungamento del congedo parentale in caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 104/92 (art. 33 comma 1);
- sul relativo trattamento economico, anche con riferimento ai periodi di congedo parentale ulteriori quando il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (c.d. “reddito sottosoglia”; art. 34 commi 1 e 3);
- sulla fruizione del congedo parentale da parte dei genitori adottivi e affidatari e la relativa indennità (art. 36 commi 2 e 3).

Quanto, invece, al congedo per malattia del figlio, per la cui fruizione il lavoratore deve produrre al datore di lavoro il certificato di malattia relativo al minore al fine di giustificare i giorni di assenza, lo stesso è disciplinato dall’art. 47 del Testo unico.
Tale norma, nella formulazione vigente, compie una distinzione tra i figli con età non superiore a 3 anni e i figli con età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Nel primo caso, si prevede che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi che corrispondono alle malattie di ciascun figlio (quindi per tutta la durata della malattia).
Nel secondo caso, invece, quindi per i figli di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, viene posta una limitazione temporale, in quanto si prevede che ciascun genitore, sempre alternativamente, può fruire del diritto di astensione dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno (art. 47 comma 2 del DLgs. 151/2001).

Il Ddl. di bilancio 2026 interviene proprio su quest’ultima disposizione, raddoppiando, come anticipato, il limite massimo di giorni fruibili all’anno (quindi, da 5 a 10 giorni) ed elevando inoltre il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo (da 8 a 14 anni).

Si evidenzia che i riferimenti anagrafici del figlio ricorrono anche nelle disposizioni che disciplinano il relativo trattamento previdenziale (art. 49 del DLgs. 151/2001, il cui secondo comma attualmente dispone che successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’art. 35 comma 2) e la fruizione del congedo da parte dei genitori adottivi e affidatari (art. 50 del DLgs. 151/2001), di cui il legislatore dovrebbe forse valutare il corrispondente adeguamento.

In particolare, in caso di adozione e affidamento, l’art. 50 del DLgs. 151/2001 attualmente dispone che:
- il limite di età di cui all’art. 47 comma 1 (quindi 3 anni) è elevato a 6, cosicché fino ai 6 anni del minore l’astensione dal lavoro corrisponde al periodo di malattia;
- si applica la disposizione di cui al comma 2 dall’art. 47 (quindi spettano 5 giorni di congedo l’anno, che dovrebbero diventare 10) fino al compimento dell’ottavo anno di età (dunque per i figli dai 6 agli 8 anni) e nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni.

TORNA SU