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Venerdì, 31 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per colf e badanti conviventi 100 euro di incremento retributivo medio nel quadriennio

Confermato il meccanismo di adeguamento Istat al costo della vita, con aumento al 90% dell’incidenza sui minimi retributivi

/ Alessandro MORI

Venerdì, 31 ottobre 2025

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Fidaldo e Domina, le principali associazioni di categoria dei datori di lavoro domestico, in data 28 ottobre hanno raggiunto l’intesa con le organizzazioni sindacali di riferimento (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) per il rinnovo del contratto collettivo 8 settembre 2020 (si veda “Ai fini contributivi per le badanti notturne orario convenzionale di 8 ore” del 10 settembre 2020), applicabile a titolo esemplificativo a colf, badanti e babysitter, ma anche a tutti gli altri profili professionali indicati all’art. 9 del CCNL.

La decorrenza del nuovo contratto, individuato dal codice CNEL H501, è stata prevista dal 1° novembre 2025 con scadenza, decorso un quadriennio, al 31 ottobre 2028.

Tra le principali novità definite dalle Parti figura quella relativa all’incremento delle retribuzioni minime, per le quali sono stati previsti nuovi importi a far data dal 1° gennaio 2026, dal 1° gennaio 2027, dal 1° gennaio 2028 e infine dal 1° settembre 2028.
Per i lavoratori conviventi di cui alla Tabella A inquadrati al livello BS, l’incremento nel quadriennio è stato previsto nella misura di 100 euro complessivi, di cui i primi 40 euro dal prossimo mese di gennaio.

In virtù di tale previsione i nuovi importi validi da gennaio 2026 per i lavoratori di cui alla Tabella A saranno i seguenti: liv. DS, 1.461,58 euro; liv. D, 1.391,98 euro; liv. CS, 1.183,19 euro; liv. C, 1.113,61 euro; liv. BS, 1.043,99 euro; liv. B, 974,39 euro; liv. AS, 950 euro; liv. A, 900 euro.
L’indennità di funzione spettante ai lavoratori di livello DS e D è stata contestualmente elevata da 197,95 a 205,84 euro.
Conseguentemente i valori orari minimi spettanti ai lavoratori non conviventi (Tabella C), sempre dal prossimo mese di gennaio, sono i seguenti: liv. DS, 9,88 euro; liv. D, 9,48 euro; liv. CS, 8,23 euro; liv. C, 7,79 euro; liv. BS, 7,38 euro; liv. B, 6,95 euro; liv. AS, 6,70 euro; liv. A, 6,45 euro.
L’Accordo ha previsto che per le altre tipologie di lavoratori (le cui retribuzioni minime sono previste dalle altre Tabelle) gli importi degli incrementi debbano essere riproporzionati secondo la medesima progressione prevista per i lavoratori conviventi (Tabella A).

È stato inoltre precisato che tali nuovi importi dei minimi retributivi saranno poi soggetti a ulteriore adeguamento nel mese di gennaio, in applicazione del meccanismo previsto dall’art. 38 del CCNL. Proprio con riferimento a tale modalità di allineamento annuale dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, che ricordiamo essere collegato alle variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevate dall’Istat al 30 novembre di ogni anno, il nuovo CCNL con la nuova stesura del citato art. 38 ha previsto che l’adeguamento delle retribuzioni minime a partire dal 2026 sia pari al 90% del tasso Istat (in luogo del precedente 80%), confermando il 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio.

Rimanendo nell’ambito delle novità di carattere economico introdotte dalle Parti, si segnala che dal 1° gennaio 2026 il valore dell’indennità mensile di cui alla Tabella L, spettante agli addetti in possesso della specifica certificazione di qualità (in corso di validità) prevista dalla norma tecnica UNI 11766:2019, che attesti il loro livello formativo, aumenterà a 30 euro.

Tra le altre novità introdotte dal nuovo CCNL si segnala la nuova stesura dell’art. 25, con cui viene recepito, già a livello di rubricazione ufficiale, il nuovo sistema di tutele per la genitorialità previsto dalla normativa vigente.

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