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FISCO

Vale come «cessione» dei crediti edilizi il conferimento dell’unica azienda

Con l’opzione di sconto il conferimento costituisce la «cessione Jolly»

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Mercoledì, 5 novembre 2025

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In caso di trasformazione della ditta individuale in una srl mediante conferimento dell’unica azienda, i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi per i quali si sono esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 non si trasferiscono di default alla società conferitaria, ma soggiacciono ai limiti ed alle regole previste per le cessioni dal comma 1 del menzionato art. 121.
Queste in sostanza le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta ad interpello n. 281 di ieri, 4 novembre 2025, che non si discostano da quelle riferite nella risposta n. 234/2023 e che valgono anche nei casi in cui a seguito del conferimento la conferitaria prosegua ad esercitare le medesime attività precedentemente svolte.

A differenza delle operazioni straordinarie di fusione o di scissione, il conferimento d’azienda non comporta “alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria”, nonostante l’art. 176 del TUIR preveda un regime di neutralità fiscale (in capo al conferente non si realizzano plusvalenze o minusvalenze).

Il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dai bonus “edilizi” mediante conferimento, in conclusione, è qualificabile come una vera e propria cessione che incide sul limite dei trasferimenti previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.

Giova ricordare che, l’attuale disciplina recata dall’art. 121 del DL 34/2020 consente (ove possibile dopo il “blocco” introdotto dal DL 11/2023 dal 17 febbraio 2023), i seguenti trasferimenti dei crediti d’imposta:
- se il beneficiario della detrazione fiscale opta per lo sconto sul corrispettivo: fornitore; primo cessionario (qualunque soggetto, c.d. “cessione Jolly”); tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione); correntisti soggetti diversi dai consumatori o utenti (in sostanza è possibile “cedere” il credito al fornitore e successivamente operare 5 ulteriori cessioni);
- se il beneficiario della detrazione fiscale opta per la cessione del credito: primo cessionario (qualunque soggetto, c.d. “cessione Jolly”); tre ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati; correntisti soggetti diversi dai consumatori o utenti (sono in sostanza possibili 5 cessioni dei crediti).

Regole diverse per fusione e scissione

Ne consegue che i crediti d’imposta derivanti dall’opzione di sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020, in capo all’impresa che esegue i lavori (conferente) possono essere trasferiti alla conferitaria a seguito del conferimento in quanto la loro cessione costituisce la c.d. “cessione Jolly” (successivamente i crediti potranno essere ceduti soltanto a soggetti qualificati).

Se l’impresa conferente risulta essere cessionaria dei crediti d’imposta a seguito dell’opzione di cessione del credito relativo alla detrazione fiscale, di cui all’art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020, invece, è possibile una loro cessione soltanto a favore dei soggetti qualificati.

Nel caso in cui il titolare di crediti d’imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 sia una persona giuridica che compie operazioni straordinarie afferenti la propria soggettività, quali operazioni di fusione o di scissione, invece, è pacifico il subentro del soggetto avente causa (incorporante o risultante della fusione, beneficiario della scissione) nella titolarità dei crediti d’imposta del soggetto dante causa (incorporato, fuso o scisso).

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