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Nei prezzi di trasferimento TNMM preferibile al CUP con transazioni a basso rischio

Per la Suprema Corte illegittima la decisione con cui i giudici di merito hanno escluso l’applicabilità del metodo del TNMM con il correttivo del ROS

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 novembre 2025

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In materia di individuazione dei prezzi di trasferimento, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29083 del 4 novembre 2025, ha confermato i seguenti principi di diritto:
- le raccomandazioni OCSE non si inseriscono nella gerarchia delle fonti normative, ma forniscono sussidi e metodi operativi (norme tecniche) per l’attuazione di disposizioni legislative o regolamentari di ampia portata (norme elastiche) quale l’espressione di “condizioni usuali”, “prezzo normale” e altre consimili;
- fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche, spetta all’interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dalla norma;
- la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito ed indicando il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto.

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la decisione con cui i giudici di merito hanno escluso l’applicabilità del metodo del TNMM con il correttivo del ROS, adottato invece dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento di una società operante nel settore del commercio al dettaglio di orologi e gioielli; tali beni erano acquistati dalla controllante di diritto svizzero ad un prezzo ritenuto non congruo in sede di controllo.

Ad avviso dei giudici di legittimità l’Ufficio aveva adeguatamente motivato la necessità del ricorso a metodi diversi dai tradizionali e, in particolare, al TNMM; nel caso di specie, il gruppo aveva un’unica società produttrice con sede in Svizzera, mentre la controllata italiana commercializzava i prodotti di gioielleria sul territorio italiano.

Non si trattava di un mercato aperto con un prezzo non controllabile

Tale struttura comportava la cessione di beni infragruppo a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell’unicità del centro di produzione che operava sostanzialmente su ordini già confermati.

Non si trattava quindi di un mercato aperto con un prezzo non controllabile; in tale contesto, il sistema di TNMM risulta, ad avviso della Cassazione, più aderente rispetto al CUP, perché il margine di guadagno rappresenta un criterio più indicativo laddove il prezzo non è frutto della contrattazione sul libero mercato.

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