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La sospensione di Quota 100 per un’annualità se si viola il divieto di cumulo non è diritto vivente

/ REDAZIONE

Mercoledì, 5 novembre 2025

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Ravenna con l’ordinanza del 27 gennaio 2025, nei confronti dell’art. 14 comma 3 del DL 4/2019, nella parte in cui, secondo l’interpretazione offerta dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 30994/2024), fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata c.d. “Quota 100” con redditi da lavoro subordinato la sospensione del trattamento previdenziale per un’intera annualità, anche quando l’attività lavorativa svolta sia circoscritta a periodi limitati e con redditi esigui (si veda “Quota 100 e divieto di cumulo al vaglio dalla Consulta” del 28 febbraio 2025).

Investita della questione, la Consulta rileva come la menzionata pronuncia della Cassazione sia rimasta finora un unicum nella giurisprudenza di legittimità, né risulta che la stessa abbia avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che, così come è stata seguita da alcune pronunce (App. Milano n. 629/2025), è stata disattesa da altre, espressive di un differente indirizzo (App. Brescia n. 81/2025; App. Trento n. 14/2025).

La Corte pertanto, nell’affermare l’inammissibilità della questione, precisa che, nella fattispecie, non ricorrono i requisiti di reiterazione e stabilità necessari ad assegnare all’orientamento interpretativo espresso con la citata pronuncia n. 30994/2024 un grado di consolidamento “tale da rivelare il suo radicamento nell’ordinamento [...] e da farlo assurgere a «diritto vivente»” (così da indurre la Consulta stessa a pronunciarsi su esso). Quindi, il giudice rimettente dovrà procedere all’interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di “diritto vivente”.

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