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Pignoramento del c/c estinto se entro 60 giorni le somme non sono assegnate

Decorsi i 60 giorni senza che il creditore consegni le somme, l’inefficacia del vincolo opera di diritto e apre la fase del pignoramento ordinario

/ Alice BOANO

Martedì, 18 novembre 2025

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L’art. 72-bis del DPR 602/73 disciplina una procedura semplificata in base alla quale l’Agente della Riscossione può sostituire la citazione in giudizio del terzo davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543 c.p.c. con l’ordine al medesimo di pagare direttamente nelle sue mani, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Oggetto di questa tipologia di pignoramento sono i fitti e le pigioni scadute e non corrisposte, che soggiacciono al termine di 15 giorni dalla notifica e quelle a scadere alle rispettive scadenze, e le somme il cui diritto alla percezione sia già maturato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e le restanti somme alle rispettive scadenze.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 30214 depositata il 16 novembre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al caso in cui il terzo non ottemperi all’ordine di pagamento.

La giurisprudenza ha, in passato, denominato l’atto ex art. 72-bis come un pignoramento presso terzi “in forma speciale” (Corte Cost. 28 novembre 2008 n. 393 e Cass. 13 febbraio 2015 n. 2857). Proprio per questa ragione è necessario che esso sia notificato non solo al terzo pignorato, ma anche al debitore esecutato, così da assicurarne il pieno coinvolgimento e il diritto di difesa.

La questione nasce dal fatto che il procedimento può avere buon esito, come intuibile, solo se vi è la collaborazione del terzo. Infatti, se per qualunque ragione quest’ultimo non esegue il pagamento nei termini sopra richiamati, non è possibile ottenere coattivamente le somme sulla base del solo atto ex art. 72-bis, ma è necessario tornare al modello ordinario di pignoramento presso terzi, regolato dall’art. 543 c.p.c., come espressamente prevede l’art. 72 comma 2 del DPR 602/73.

La norma, poi, non chiarisce cosa accada al pignoramento speciale una volta superato il termine per il pagamento senza che il pagamento sia stato effettuato.
Secondo la Cassazione in commento, alla luce del rinvio al pignoramento ordinario, allo scadere del termine il vincolo perde automaticamente efficacia. In caso contrario, precisa la Corte, l’Agente non avrebbe bisogno di un nuovo pignoramento, potendo comunque incassare le somme, anche tardive, sulla base del primo atto.

La soluzione prospettata evita il crearsi di situazioni di vincolo sine die sul credito del contribuente. L’idea di un pignoramento destinato a durare senza limiti temporali, magari in attesa di un’opposizione del debitore – come prospettato dall’Agenzia delle Entrate – contrasta con i principi generali dell’esecuzione forzata. Nel sistema del codice di procedura civile, l’inefficacia del pignoramento consegue al mancato compimento, nel termine, degli atti necessari a proseguire l’espropriazione (si pensi all’art. 497 c.p.c.) e non richiede un’opposizione: è sufficiente l’intervento del giudice dell’esecuzione, che dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c.

Termine sottoposto alla sospensione di 85 giorni

La pronuncia è interessante anche per quanto concerne le sospensioni previste dal Legislatore in epoca emergenziale.

Secondo i giudici di legittimità il termine di sessanta giorni soggiace alla sospensione dell’art. 67 comma 1 del DL 18/2020 di 85 giorni, che riguarda in generale i termini relativi a tutte le attività di riscossione.

Al contrario, non può trovare applicazione la sospensione prevista al successivo art. 68 del DL 18/2020, che riguarda i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, dovendosi con ciò intendere “i pagamenti di debiti che trovano la loro fonte nelle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, cioè quelli che deve eseguire il debitore in favore dell’Amministrazione e non il terzo pignorato”.

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