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FISCO

L’errore nella comunicazione d’opzione è sostanziale ma il credito resta valido

La spesa coperta dallo «sconto sul corrispettivo» rimane «sostenuta» anche nel caso di cessione

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Martedì, 25 novembre 2025

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Se nella comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, è stata erroneamente barrata la casella prevista per la “cessione del credito” in luogo di quella riferita allo “sconto in fattura”, l’errore è “sostanziale” e non può essere corretto dal committente inviando la PEC all’Amministrazione finanziaria, come consentito, nella circ. 6 ottobre 2022 n. 33 per gli errori formali.

Tuttavia, questo errore sostanziale non fa perdere al committente il diritto di beneficiare della detrazione nella forma opzione che ha prescelto e non determina quindi l’inesistenza dei crediti d’imposta sorti a fronte di essa nel “cassetto fiscale” del fornitore, fermo restando però che, essendo crediti d’imposta derivanti da opzione di cessione, anziché da opzione di sconto, il fornitore viene a essere il primo cessionario del credito d’imposta e, pertanto, lo potrà cedere a sua volta soltanto ai soggetti qualificati (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) come previsto dall’art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020.
Queste in sostanza le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta a interpello di ieri, 24 novembre 2025, n. 295.

Nel caso di specie le fatture emesse dall’impresa fornitrice al committente recano correttamente l’indicazione dell’opzione di “sconto in fattura”, ma nella compilazione del modello di comunicazione, nel quadro C “Opzione” della sezione I “Beneficiario”, è stata barrata la casella B “Cessione del credito d’imposta”, anziché la corretta casella A “Contributo sotto forma di sconto”.

Per correggere la tipologia di opzione, il credito d’imposta non doveva essere accettato dal cessionario e avrebbe dovuto essere trasmessa, di norma entro il termine del 16 marzo dell’anno successivo a quando sono state sostenute le spese, una nuova comunicazione corretta.

Nell’ipotesi esaminata dall’Amministrazione finanziaria, il credito risulta invece essere stato accettato e sono spirati i termini entro cui era possibile trasmettere la comunicazione di opzione per le spese sostenute nel 2024 (tra l’altro, dal 30 marzo 2024 non è più applicabile l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, in quanto espressamente esclusa dall’art. 2 comma 1 del DL 39/2024 per le comunicazioni di opzione di cessione e sconto che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate).

Giova sottolineare che la risposta n. 295/2025 conferma implicitamente le indicazioni fornite nella circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 5.7, secondo cui nel caso si intenda optare per la cessione della detrazione fiscale spettante per l’esecuzione di interventi “edilizi”, il contribuente/persona fisica può pagare con bonifico il corrispettivo indicato in fattura ridotto dell’importo del credito “ceduto” al fornitore, in quanto si va ad effettuare una sorta di “compensazione finanziaria” a monte tra corrispettivo dovuto dal committente al fornitore (per le spese detraibili sostenute senza opzione di sconto sul corrispettivo) e corrispettivo dovuto dal fornitore al committente per l’acquisto del credito d’imposta corrispondente alla detrazione su cui il committente esercita l’opzione di cessione a favore del fornitore.

Se così non fosse, infatti, la conclusione sarebbe quella assai meno favorevole per i contribuenti della inesistenza dei crediti d’imposta per mancato esercizio dell’opzione di sconto e però anche mancato pagamento delle spese non scontate.
In conclusione, una volta accettato il credito d’imposta da parte del cessionario, se i termini entro cui presentare la comunicazione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 sono spirati, la scelta della opzione indicata non può essere modificata.
Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, può continuare ad utilizzarlo in compensazione nel modello F24 oppure lo può cedere ai soggetti qualificati in conformità alle indicazioni sul numero delle cessioni e sui soggetti cessionari stabilite dalla lett. b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.

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