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Mercoledì, 31 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Esclusa la risoluzione dei contratti con creditori strategici anche in fase prenotativa

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 31 dicembre 2025

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L’art. 94-bis comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) tutela la continuità aziendale e il valore dell’impresa nel concordato, impedendo risoluzioni o modifiche contrattuali in danno dell’imprenditore, per il solo fatto dell’ingresso in procedura, della sua apertura o della concessione di misure protettive o cautelari.
La disposizione introduce una tutela rafforzata dell’operatività aziendale, impedendo che la fase di ristrutturazione si trasformi in una causa di destabilizzazione dei rapporti economici essenziali per la prosecuzione dell’attività.

Il successivo comma 2 dell’art. 94-bis del CCII mira a neutralizzare il potere di reazione dei creditori strategici – già destinatari delle misure ex art. 54 comma 2 del CCII – che potrebbero strumentalizzare la morosità pregressa per interrompere o alterare i rapporti in corso. La norma, in verità, inibisce ai creditori strategici di rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare contratti essenziali in corso di esecuzione in danno dell’imprenditore per il solo mancato pagamento di crediti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato in continuità. Inoltre, garantisce la stabilità dei contratti funzionali alla prosecuzione, assicurando che il flusso operativo non venga interrotto nella fase in cui la continuità rappresenta la condizione per la riuscita del piano.

Il riferimento espresso al “concordato in continuità aziendale”, secondo il Tribunale di Milano 2 novembre 2025, non esclude l’estensione degli effetti protettivi e negoziali di cui all’art. 94-bis del CCII anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguata e contenga una descrizione dettagliata del percorso di risanamento.

Ragionando diversamente, nel senso di escludere l’operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 del CCII, si esporrebbe l’impresa alle iniziative dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici nella fase maggiormente critica del processo di ristrutturazione.
In tal modo, inoltre, verrebbe compromessa la finalità del sistema introdotto dal Codice della crisi, ovvero quella di anticipare le tutele e favorire la continuità dell’impresa nella soluzione concordataria.

In forza dell’art. 44 comma 1-quater, introdotto dal c.d. “correttivo-ter” (DLgs. 136/2024), il debitore, in presenza di un progetto di piano, può chiedere di giovarsi, anticipatamente, del regime favorevole dello strumento di regolazione dallo stesso prescelto. Tale anticipazione non è limitata al solo regime autorizzatorio di cui all’art. 46 del CCII, ma deve estendersi all’intero apparato normativo che regola la domanda piena.

L’art. 44 comma 1-quater offre al debitore, per un periodo circoscritto, la possibilità di sottrarsi allo schema autorizzatorio ex art. 46 del CCII – che comporta un controllo da parte dell’autorità – qualora sia in grado di prospettare un progetto suscettibile di essere incardinato in uno strumento concorsuale a base negoziale (ADR) o in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO).
In tale ipotesi, il debitore può beneficiare di un sistema di vigilanza meno invasivo, che anticipa l’applicazione delle regole dello strumento prescelto, pur in assenza di una proposta definitiva.

Ciò non esclude, secondo la giurisprudenza, che, qualora il debitore non riesca o non intenda strutturare un progetto coerente secondo le forme dell’ADR o del PRO scegliendo, invece, il concordato preventivo, possa applicarsi il regime autorizzatorio di cui all’art. 46 del CCII – che riproduce il modello tradizionale di controllo giudiziale – e anche l’insieme delle disposizioni circa la struttura e la funzionalità.

Nel caso in esame, il debitore aveva fatto accesso al procedimento unitario con riserva, individuando sin da subito il concordato in continuità come strumento prescelto per la regolazione del concorso. Tale opzione comporta, secondo una lettura sistematica e coordinata degli artt. 44, 46 e 94-bis del CCII, la possibilità di richiedere l’applicazione anticipata dell’intero sistema di regole proprio dell’istituto, incluso l’art. 94-bis del CCII, che determina una compressione delle facoltà negoziali dei creditori strategici in relazione ai contratti funzionali alla continuità.

La portata anticipatoria dello strumento già nella fase prenotativa trova ulteriore conferma nell’art. 97 comma 7 del CCII, che, nel richiamare l’art. 44 comma 1-quater, consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti oltre il termine ex art. 44 comma 1 lett. a) ed entro i 30 giorni dal decreto di apertura.

Nel consentire l’estensione temporale della misura sospensiva, si conferma che l’anticipazione degli effetti tipici del concordato in continuità si proietta sull’intero impianto normativo che disciplina lo strumento, ivi comprese le disposizioni – come l’art. 94-bis e l’art. 97 – che incidono sulla regolazione dei rapporti contrattuali pendenti, ai fini della salvaguardia della continuità e della stabilizzazione del perimetro negoziale dell’impresa in crisi.

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