Il contratto di lavoro autonomo con un terzo elude l’obbligo di repechage
La Cassazione afferma che ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando
Configura una violazione dell’obbligo di repechage, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo, l’affidamento a un soggetto terzo, mediante la stipula di un contratto di lavoro
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