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Crediti DTA acquistati da terzi senza possibilità di compensazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 dicembre 2025

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Con la risposta n. 300 di ieri, 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle DTA, acquisito da terzi in ragione della procedura prevista dall’art. 43-bis del DPR 602/73, non può essere utilizzato in compensazione.

Il caso esaminato ha ad oggetto la disciplina della trasformazione delle DTA in crediti di imposta prevista dall’art. 2 commi 55-58 del DL 225/2010; al riguardo, l’Amministrazione finanziaria conferma quanto chiarito, nelle recenti risposte ad interpello nn. 253 e 259 del 2025, in relazione alla disciplina speciale prevista dall’art. 44-bis del DL 34/2019, che pure prevede, tra le modalità di utilizzo del credito di imposta DTA, la cessione a terzi dei crediti chiesti a rimborso ex art. 43-bis del DPR 602/73.

Richiamando tali documenti, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul divieto di ulteriore cessione da parte del cessionario espressamente disposto dall’art. 43-bis del DPR 602/73, facendone derivare che quest’ultimo potrà solo monetizzare l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione.

In altre parole, l’acquisto di un credito chiesto a rimborso ex art. 43-bis del DPR 602/73 esclude, anche nel contesto della trasformazione di cui all’art. 2 commi 55-58 del DL 225/2010, non solo la possibilità di cederlo nuovamente, ma anche di compensarlo ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È quindi superato l’orientamento espresso con la precedente ris. n. 32/2025, in cui l’Agenzia delle Entrate aveva invece ammesso l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario nei casi di acquisto da terzi ex art. 43-bis del DPR 602/73.

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