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Favor rei d’ufficio per l’illecito amministrativo di manipolazione del mercato

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 dicembre 2025

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31668, depositata ieri, ha ricordato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2019, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 72/2015 nella parte in cui ha modificato le sanzioni per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (di cui all’art. 187-bis del DLgs. 58/98), escludendo la retroattività della normativa più favorevole prevista dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 72/2015, perché si sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate (di natura sostanzialmente penale) a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore che riflette la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro.

Il Giudice delle leggi ha anche esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in via consequenziale, alla mancata previsione – da parte del richiamato art. 6 comma 2 del DLgs. 72/2015 – della retroattività delle modifiche più favorevoli alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di manipolazione del mercato (ex art. 187-ter del DLgs. 58/98). Tale illecito è, infatti, corredato da un quadro sanzionatorio identico a quello previsto dall’art. 187-bis.

Si evidenzia, infine, come le pronunce della Corte Costituzionale abbiano carattere retroattivo e come rientri nei poteri ufficiosi del giudice di merito quello di esaminare lo ius superveniens in tema di minimi e massimi edittali a valle della loro pubblicazione.

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