Non imponibili le somme aggiuntive ai familiari in caso di morte del lavoratore
L’importo, predeterminato in base al regolamento aziendale, non è reddito imponibile indipendentemente dall’erogazione come capitale o rendita
Con la risposta a interpello n. 301 di ieri, 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’inquadramento fiscale delle somme integrative previste dal regolamento aziendale e corrisposte in caso di morte del lavoratore al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa.
Il caso riguarda una società che, sulla base di un proprio regolamento, corrisponde ai dirigenti con qualifica di partner e agli aventi causa indennizzi – aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL – in caso di morte o invalidità permanente causati da infortuni o malattie contratti sia in ambito professionale che in ambito extraprofessionale. In particolare, la società corrisponde:
- una somma denominata “Temporanea Caso Morte (TCM)” di 1.300.000 euro in favore dei beneficiari che il partner individua mediante comunicazione scritta e controfirmata;
- una rendita denominata “Assegno Integrativo Caso Morte (AICM)” pari a 125.000 euro annui (dall’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 giugno che segue la data in cui il partner avrebbe compiuto 62 anni), in favore del coniuge, dei figli minori o degli aventi causa.
La società ha stipulato apposite polizze assicurative per far fronte a tali obbligazioni; polizze che riguardano però solo la società e non il dipendente, il quale rimane estraneo al rapporto assicurativo.
Con riferimento al trattamento fiscale di tali somme, l’art. 6 comma 2 del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sul punto, l’Agenzia ricorda che per le erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse previdenziali o assistenziali è stato chiarito che il trattamento fiscale deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’imposizione sui redditi; di conseguenza, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’art. 6 del TUIR. In altre parole, se la cassa di assistenza sociale eroga un’indennità risarcitoria derivante da invalidità permanente (totale o parziale) o da morte, questa non va assoggettata a tassazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR (circ. Min. Finanze n. 55/99).
Tenuto conto che l’importo oggetto di interpello, predeterminato sulla base del regolamento aziendale, viene erogato dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente, l’Agenzia ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, tale importo non costituisce reddito imponibile indipendentemente dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita).
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